Rapporti di lavoro

Maglie più larghe per gli infortuni in itinere

di Luca De Compadri

L'Inail, con la circolare 18 dicembre 2014, n. 62, interviene sulla problematica dell'infortunio in itinere soprattutto alla luce degli ultimi indirizzi giurisprudenziali, stante la genericità del dettato legislativo.
Al riguardo, il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 prevede che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Orbene, da sempre ha destato qualche perplessità l'interpretazione del concetto di esigenze essenziali, come, ad esempio, in relazione alla fattispecie della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola. In un primo momento l'Istituto ha escluso che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa.
Con la circolare n. 62 in commento l'Inail, modificando la propria posizione, ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni e/o interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari. Ciò in quanto l'uso del mezzo privato da parte del lavoratore risulta necessitato in riferimento agli standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, tesi a tutelare l'intensità del legame nell'ambito della comunità familiare.
Tale interpretazione risulta in linea con le scelte di politica sociale già adottate in alcuni paesi europei. Sul punto la Suprema Corte è uniforme nell'orientamento secondo cui la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata sia compito del giudice di merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio in itinere o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari (Cfr. Cass. 15973/2007).
Ebbene, secondo l'Inail, le esigenze familiari addotte dal lavoratore dovranno essere valutate alla luce dei limiti su indicati dalla giurisprudenza. Inoltre le indicazioni, espresse nella circolare, si dovranno applicare ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

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