Tfr versato al Fondo di Tesoreria
R: Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore ed assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%. In merito a tale aspetto sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS hanno chiarito come spetti al datore di lavoro – e non all'INPS - la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione della quota di TFR accantonata presso il Fondo di Tesoreria. Il datore di lavoro sarà quindi chiamato a conguagliare, nella denuncia contributiva mensile Uniemens, l'importo versato relativamente a tale rivalutazione, compensando tale credito con i contributi dovuti per i propri dipendenti all'Istituto (codice PF30 “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria” nell'elemento ).