Copertura Inail per i volontari beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito
Il decreto legge 90/2014 recante misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, all'articolo 12 ha previsto l'istituzione di un fondo presso il ministero del Lavoro per la copertura dei rischi contro le malattie professionali e gli infortuni, da parte dell'Inail, a favore dei soggetti coinvolti in attività di volontariato e beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito. La misura, di carattere sperimentale, è valida per gli anni 2014 e 2015. L'Inail, con circolare 45 del 27 marzo, illustra le relative modalità attuative.
I soggetti promotori dei progetti di volontariato a favore di Comuni ed altri enti locali sono le organizzazioni del terzo settore (ricordiamo che è attualmente in discussione presso le aule parlamentari un disegno di legge delega per la riforma dell'intero comparto), ai quali spetta anche l'assolvimento degli adempimenti in materia assicurativa.
I soggetti volontari che rientrano nella copertura sono quelli che beneficiano di prestazioni integrative del reddito, ossia Cig ordinaria e straordinaria, integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà, indennità di mobilità anche in deroga, prestazioni conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa anche a carico dei Fondi ed altre prestazioni di natura assistenziale erogate a livello nazionale e locale.
Il rischio assicurato rientra nella voce di tariffa 0730 del settore terziario mentre il premio speciale unitario applicabile per garantire la copertura assicurativa è fissato per il 2015 a 258 euro annuali ed è frazionabile in relazione alle giornate lavorative prestate (0,86 euro per ogni giornata).
Come si attiva la copertura
Il beneficiario di una delle prestazioni di sostegno sopra indicate sceglie il progetto di interesse e offre la propria attività di volontario al soggetto promotore, manifestando la propria disponibilità e dichiarando la fruizione di una delle misure di sostegno al reddito. Verificata l'esistenza dei requisiti, il soggetto promotore richiede all'Inail, in via telematica e almeno dieci giorni precedenti l'inizio dell'attività da parte del volontario, l'attivazione della copertura assicurativa. A tale fine i soggetti già in possesso di Pat territoriale si collegano al sito www.inail.it con i propri dati di accesso e selezionano dal menù principale: “Denuncia di variazione” - “Nuova PAT”. Si compila successivamente il Quadro B – Sede dei lavori e, dopo avere selezionato “Polizza volontari”, il quadro Q “Assicurazione volontari Polizza speciale volontari – Sezione Progetto/ente locale”, e infine il quadro Q1 relativo a “sezione soggetto assicurato/volontario”.
Se non si è in possesso di Pat è necessario prima procedere alla iscrizione della ditta. Occorrerà indicare anche la tipologia dell'attività di volontariato prestata e il numero complessivo delle giornate di volontariato, nonché eventuali successive variazioni nel termine di dieci giorni precedenti la variazione medesima. Ad esempio sarà possibile variare il numero delle giornate di attività dei volontari già coperte oppure attivare la copertura per un numero di giornate maggiore di quello già autorizzato. Analoghe comunicazioni telematiche dovranno essere inoltrate in caso di cessazioni dell'utilizzo dei volontari, nella stessa data in cui si verificano.
I soggetti promotori saranno altresì tenuti a iscrivere in apposito registro, numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni foglio dal rappresentante legale del soggetto promotore titolare del progetto, le generalità e le presenze ( con cadenza giornaliera) dei soggetti coinvolti in attività di volontariato. L'inadempienza comporta che gli oneri connessi agli eventi occorsi a volontari non registrati regolarmente sono posti a carico del soggetto promotore titolare del progetto. L'obbligo di effettuare in via telematica le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché di dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, è a carico del soggetto promotore.
Le prestazioni riconosciute ai volontari dall'Inail a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per morte (Testo unico 1124/1965), nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative. Da notare che la copertura assicurativa opera solo a partire dal momento in cui l'Inail comunica al soggetto promotore l'avvenuta attivazione.