Rapporti di lavoro

Va in pensione l’accertamento da contradditorio

di Cristian Valsiglio

La legge 190/2014, in coerenza con l'intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori e omissioni, elimina gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, del Dlgs 218/1997, commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva) e della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall'Iva, quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni etc.). Viene, inoltre, eliminato l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione (apv).

Tali istituti prevedono, per ciò che concerne il profilo sanzionatorio, la riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, pari a un terzo del minimo stabilito dalla legge. La stessa riduzione della sanzione prevista per le diverse violazioni contestabili in sede di accertamento è ora prevista per la regolarizzazione ex art. 13, lettera b-ter) degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la stessa avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Al fine di armonizzare il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di accertamento, relativamente all'istituto dell'acquiescenza all'accertamento o di liquidazione, dall'art. 15 del Dlgs 218/1997 viene eliminato il comma 2-bis. Quest'ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'art. 5 o dell'art. 11 del Dlgs 218/1997, prevedendo che la medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis dello stesso decreto, che consentono l'emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio di cui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1-bis.

È previsto un regime transitorio che, in sostanza, risponde alla logica di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell'accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo (pari a circa un anno) e, al contrario, immediatamente, quelle che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l'ausilio dell'agenzia delle Entrate, attraverso un'apposita cooperazione con il contribuente, rafforzata dall'intervento in termini informativi nei confronti dello stesso.
In particolare, viene previsto che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis del Dlgs 218/1997 vigenti, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e che le disposizioni di cui all'art. 5-bis) dello stesso decreto continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

Da ultimo, viene stabilita l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza che si applicano agli atti definibili notificati dagli uffici dell'agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.


Riepilogando le misure di riduzione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso sono le seguenti:
a) a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
a-bis) a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
b) a 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
b-bis) a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
c) a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Sono confermate, quindi, le attuali ipotesi (e riduzione di sanzioni) e, accanto ad esse, ne vengono introdotte di nuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, limite, attualmente insuperabile.

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