Superamento comporto e maturazione ferie, Rol, Tfr
Per quanto riguarda il TFR l’articolo 2120 codice civile dispone che in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del TFR l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Invece per quanto riguarda le mensilità aggiuntive, che è retribuzione aggiuntiva, e la riduzione dell’orario di lavoro (rol/permessi) bisognerà verificare cosa prevede la contrattazione collettiva ai fini della loro maturazione. Normalmente vanno considerati utili i periodi di assenza malattia o infortunio. Per quanto riguarda le ferie la Corte di Cass. (n. 14020/2001) ha stabilito che le assenze per malattia non sospendono la maturazione.
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