Il setaccio dei notai contro il riciclaggio
Diminuiscono, anche se di poco, rispetto al 2017 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio effettuate nel 2018 dai professionisti dell’area economico giuridica: erano 4.969, sono diventate 4.818. La flessione riguarda tutti i professionisti, tranne i notai (si veda la tabella a fianco). Lo rileva l’ultimo rapporto dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca di Italia.
La segnalazione di operazioni sospette è una delle attività più delicate cui è chiamato il professionista sia per le conseguenze che possono derivare in capo al cliente, sia per i rischi cui va incontro il professionista se omette la segnalazione.
I professionisti interessati
Devono segnalare all’Uif le operazioni sospette i seguenti professionisti, sia che svolgano attività in forma individuale, associata o societaria:
- gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, i Caf e i patronati;
- i revisori legali e le società di revisione legale con o senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
I notai e gli avvocati sono, invece, obbligati alla segnalazione soltanto quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Quando scatta la segnalazione
L’obbligo scatta allorché il professionista sa, sospetta, ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.
Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione che sono a disposizione dei segnalanti, elementi acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del conferimento di un incarico. Valutazione da compiere anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dall’Uif.
Non è certamente agevole, nella maggior parte dei casi, comprendere la pericolosità del cliente e quindi decidere se eseguire o meno la segnalazione. Tuttavia, in caso di controllo, la Guardia di Finanza è solita contestare l’eventuale omissione del professionista in quanto tiene spesso conto delle proprie risultanze investigative, a posteriori. In altre parole, i militari nel momento in cui eseguono il controllo al professionista di norma già sanno che per un determinato cliente occorreva fare la segnalazione: da qui la successiva contestazione.
In realtà sarebbe necessario che la valutazione considerasse esclusivamente la situazione del tempo e gli elementi di cui poteva disporre il professionista.
Il totale delle segnalazioni all'UIf… e quelle dei professionisti