Lavoro notturno: sanzioni per omessa comunicazione
Paola Sanna
R: La sanzione per mancato invio delle comunicazioni dei lavori usuranti previste dal D.lgs 67/2011 è compresa - come già individuato nel quesito proposto - tra un minimo di 500,00 euro ed un massimo di 1.500,00 euro. Si ritiene che tale sanzione sia applicabile in caso di ritardato invio, anche qualora l'omissione non sia contestata dagli organi di vigilanza. E' opportuno segnalare che si tratta di una sanzione amministrativa soggetta a diffida ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e seguenti, del ...
Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico
di Roberto Vinciarelli