Se l’appalto è illecito scatta sempre la sanzione penale
Il reato di somministrazione fraudolenta si consuma ogni volta che le parti concretizzano un appalto illecito, in quanto tale fattispecie è sempre finalizzata ad eludere norme di legge e di contratto collettivo.
Questa la conclusione cui giunge la circolare n. 3/2019 emanata ieri dall’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale esamina gli effetti della reintroduzione – avvenuta con il cosiddetto Decreto dignità (Dl 87/18) – del reato di somministrazione fraudolenta; tale fattispecie si configura in tutti i casi in cui «la somministrazione di lavoro èposta in essere con la specifica finalità̀di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore».
Secondo l’Ispettorato, il reato si configura ogni volta che viene accertato il ricorso ad un appalto illecito, in quanto tale situazione già costituisce, di per se stessa, elemento sintomatico di una finalità̀fraudolenta, e come tale determina l’applicabilità della sanzione penale.
La circolare fornisce alcuni esempi di finalità fraudolenta: quando le parti tentano di conseguire dei risparmi indebiti sul costo del lavoro mediante l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal ccnl dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, oppure quando eludono i divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione.
La circolare precisa altresì che la somministrazione fraudolenta può verificarsi anche al di fuori dei casi di appalto illecito, coinvolgendo agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate all’esercizio di tale attività.
Un esempio di somministrazione fraudolenta di questo tipo viene ravvisata nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.
L’Ispettorato precisa, tuttavia, che in questi casi – quando cioè la somministrazione fraudolenta si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzata - la prova in ordine alla «specifica finalità» elusiva debba essere più rigorosa.
Si tratta di una precisazione opportuna, in quanto le agenzie per il lavoro sono operatori particolarmente qualificati (e soggetti a un’intensa vigilanza) e come tali non possono essere confusi con i tanti caporali che popolano il mercato del lavoro ma, anzi, sono il principale argine contro la diffusione di tali soggetti.
Un altro caso di somministrazione fraudolenta si può verificare mediante il distacco illecito di personale, in assenza di uno specifico interesse, e nell’ipotesi di distacco transnazionale «non autentico», nella misura in cui il distacco, come talvolta avviene, sia funzionale all’elusione delle disposizioni di legge o del contratto collettivo applicato dal committente.
La circolare ricorda, infine, che in caso di accertamento di un appalto cui si accompagni il requisito della fraudolenza, il personale ispettivo dovrà̀contestare anche la violazione amministrativa di cui all’articolo 18 del Dlgs n. 276/2003, e adotterà la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore; sarà, inoltre, possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa ex articolo 12 del Dlgs n. 124/2004 nei confronti del committente, sulla scorta del ccnl da quest’ultimo applicato.
La circolare n. 3/2019 dell'ispettorato nazionale del lavoro