ApprofondimentoContrattazione

Emergenze climatiche e lavoro: il protocollo mette al centro contrattazione collettiva e buone prassi

di Mario Gallo

N. 27

Guida al Lavoro

Sottoscritto in data 2 luglio 2025, dalle organizzazioni sindacali e quelle datoriali, il protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Le sue previsioni fanno riferimento alla prevenzione degli effetti dannosi sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori derivanti dal cambiamento climatico.

Dopo un complesso iter lo scorso due luglio è stato siglato il "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro"; si tratta, invero, di un provvedimento che era particolarmente atteso, che nasce dall'intenso lavoro che è stato svolto in questi mesi e dal confronto dai partecipanti al tavolo di approfondimento tecnico in materia di tutele in caso di condizioni climatiche estreme istituito presso il Ministero...

  • [1] Per un approfondimento si veda in particolare P. Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra "raccomandazioni" e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, in DSL, n.2-2019, p.98 ss.; A. Maresca, Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 c.c. (prime osservazioni sull'art. 29-bis della l. n. 40/2020), in DSL, n.2-2020, p.1 ss.

  • [2] Si veda anche S. Dasgupta, et al., Effects of climate change on combined labour productivity and supply: an empirical, multi-model study, The Lancet Planetary Health, 2021; M. El Khayat, et al., 2022, Impatto dei cambiamenti climatici e dello stress termico sulla salute dei lavoratori agricoli: A Scoping Review, Frontiers in Public Health 10, 2022.

  • [3] Cfr. Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, approvata a New York il 9 maggio 1992; Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997.

  • [4] Si vedano, in merito anche gli orientamenti scientifici dell'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) e dell'EU-OSHA.

  • [5] Cfr. in particolare INL, nota 13 luglio 2023, prot. n.5056.

  • [6] Cass. Pen., sez.IV, 12 marzo 2021, n. 9824, relativa al caso del decesso di un operaio edile per un colpo di calore.