Successione di contratti di lavoro
di Alberto Bosco
In base alle istruzioni a suo tempo fornite da parte del Ministero del lavoro, la stipulazione di un contratto di apprendistato – dopo un precedente rapporto di lavoro tra le medesime parti, inclusi i contratti a tempo determinato – è in linea di massima possibile se la precedente attività non è durata più della metà del periodo formativo previsto per l’apprendistato. Alcuni datori, in via prudenziale, riducono la durata del periodo formativo in misura pari a quella dei rapporti precedentemente intercorsi...
Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico
di Roberto Vinciarelli