Rapporti di lavoro

Ammortizzatori in deroga per i call center in crisi

di Paolo Rossi

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Il ministero del Lavoro, con circolare 30 novembre 2015, n. 31, fornisce le indicazioni operative per l'accesso all'indennità di sostegno al reddito in favore degli operatori call-center. Si tratta del sussidio disciplinato con il recente decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015, in attuazione dell'art. 44, co 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, destinato a fornire misure "in deroga" per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, nel limite massimo di euro 5,2 milioni per l'anno 2015 e di euro 5, 5 milioni per l'anno 2016.

Causale d'intervento
La circolare n. 31/2015 si sofferma sulla causale d'intervento giustificata da una crisi aziendale. Al riguardo, il Ministero precisa che la crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. A tal fine, l'impresa deve predisporre:
-una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni della difficoltà economico-finanziaria; deve essere, inoltre, verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l'assenza di nuove assunzioni;
-un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento; il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell'occupazione.

Procedimento amministrativo
Le imprese ammesse al trattamento devono sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, devono presentare la relativa domanda di concessione. I canali per la presentazione delle istanze sono due: a mezzo posta raccomandata A/R (con destinataria la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. - Divisione III, via Fornovo 8- 00192 Roma); oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda deve contenere:
- in allegato, il verbale di accordo e l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
- i dati relativi all'azienda (denominazione, sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, ecc.);
- i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
- la causale di intervento per l'accesso al trattamento con l'indicazione del programma di crisi aziendale;
- il piano di risanamento;
- l'attestazione di possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale citato (azienda del settore dei call center non rientrante nel campo di applicazione della CIGS; organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente; unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome; ecc) e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail;
- l'opzione per il pagamento anticipato della indennità da parte dell'INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell'azienda stessa.
È possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - Area Lavoro - Ammortizzatori sociali - concessioni in deroga.

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