Previdenza

Prescrizione della rendita vitalizia con termine incerto

di Antonello Orlando

Con la circolare 78/2019 pubblicata ieri Inps ha raccolto in un unico documento le indicazioni normative e di prassi sulla costituzione di rendita vitalizia.

Possono ricorrere a questo strumento tutti coloro che non sono gravati dal materiale onere di versamento della contribuzione: i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, nonché familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali e i collaboratori del nucleo diretto coltivatore, colonico e mezzadrile, escluso il titolare. Restano esclusi i liberi professionisti senza cassa iscritti a gestione separata perché responsabili del versamento della propria contribuzione.

La circolare riepiloga poi la necessità di produrre documenti di data certa alla sede Inps di riferimento al fine di provare l’esistenza del rapporto di lavoro, che dovranno essere presentati in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale, escludendo a tal fine le dichiarazioni “ora per allora”. Per dimostrare poi l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa l’Istituto specifica le stringenti condizioni in cui può essere ammessa la prova testimoniale (comunque fornita da dipendenti o dallo stesso datore di lavoro).

L’onere della costituzione di rendita vitalizia può essere sostenuto o dal datore di lavoro o dal lavoratore (mediante l’utilizzo del modello AP81), con eventuale richiesta di risarcimento del danno azionata dallo stesso lavoratore danneggiato. Per i periodi di competenza del metodo retributivo (ante 1996 e, per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, fino alla fine del 2011) si utilizzerà il complesso calcolo della riserva matematica, mentre per i periodi di competenza del metodo contributivo (rispettivamente dal 1996 o dal 2012) si utilizzerà il metodo a percentuale.

Proprio su questo tema la circolare si limita a ripercorrere le istruzioni già ufficializzate con la circolare 162/1997 (par. 3.1) le quali interpretano alla lettera la norma prevedendo che per il calcolo dell’onere si utilizzi l’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane prima della richiesta, applicandovi le aliquote vigenti dell’assicurazione Ivs (per i dipendenti fra 33 e 34%) riparametrandole per il periodo contributivo, omesso e prescritto.

In realtà, la norma alla base (l’articolo 4 del Dlgs 184/1997) si limita a richiamare le modalità di riscatto del corso di studi anche per la costituzione di rendita vitalizia, senza specificare ulteriori istruzioni; ma appare spesso non conveniente (anche per la sostenibilità da parte dell’Inps) parametrare l’onere sulla retribuzione più recente, specie nel caso di omissioni parziali in cui l’imponibile omesso non dichiarato era ben superiore alla retribuzione più recente da parte dell’assicurato.

Quello che invece manca del tutto in questa circolare è una menzione, anche solo indiretta, alla facoltà di utilizzo della costituzione e alla sua prescrizione: differentemente dall’orientamento tradizionale (10 anni dall’eta pensionabile), infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite 21302/2017, ha stabilito che il diritto alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia si prescriverà in 10 anni decorrenti dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi. Questo porrebbe un limite di utilizzo molto incisivo rispetto al ricorso frequente, ben oltre i termini di 10 anni dalla avvenuta prescrizione ordinaria, a oggi in alcun modo ufficializzato dall’Istituto, nonostante l’utilità della circolare di riepilogo apparsa ieri.

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