Niente revoca unilaterale per chi è part time
Si ritiene che la sentenza in esame non dovrebbe trovare applicazione nella revoca unilaterale dei part time in essere da parte del datore di lavoro pubblico, in quanto tale sentenza (favorevole all'amministrazione) si riferiva all'applicazione dell'articolo 16 della legge 183/2010, che permetteva alle amministrazioni pubbliche di sottoporre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima della data di entrata in vigore del Dl 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008. Quindi, in pratica, il giudizio della Corte Ue ha riguardato la legittimità dei provvedimenti di revisione dei part time concessi prima della data di entrata in vigore del Dl 112/2008, effettuati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010, per cui, scaduti tali termini, l'amministrazione non potrebbe più modificare il regime di part time in essere senza l'assenso del dipendente, non essendo sufficiente intervenire sulla materia in esame "in via amministrativa", ma necessitando di un nuovo provvedimento legislativo al riguardo. Considerata, comunque, la complessità e particolarità della problematica in essere, si ritiene utile sentire al riguardo la Funzione pubblica, che, a suo tempo, ha già provveduto a dettare le norme applicative della legge 183/2010, con la circolare 9 del 30 giugno 2011.