Contrattazione

Dal 2016 il «progetto» non è obbligatorio ma può contribuire a salvare la collaborazione

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di Antonio Carlo Scacco

Il decreto legislativo 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs act, opera una radicale riscrittura della disciplina dei rapporti di collaborazione: da un lato stabilisce la applicabilità, dal 1° gennaio 2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretizzino in prestazioni esclusivamente personali, continuative e caratterizzate da etero organizzazione da parte del committente/datore; dall'altro abroga (fin dalla entrata in vigore, ossia dal 25 giugno scorso) le norme relative al contratto a progetto, prolungandone l’applicazione esclusivamente ai soli contratti già in essere a quella data. Nello stesso tempo la norma fa salve le vecchie collaborazioni coordinate e continuative previste dall'articolo 409 del codice di procedura civile (ma si noti che la nozione di «rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata» si trova già nella legge Vigorelli 741/1959).

Dal complesso normativo sopra (parzialmente) delineato, nascono problemi applicativi di non poco conto per gli operatori del settore: che ne sarà, ad esempio, dei contratti a progetto in essere, eventualmente con scadenza successiva al 1° gennaio 2016 ?

Proviamo ad esaminare alcune ipotesi:
a) contratti a progetto in vigore al 25 giugno 2015 con scadenza anteriore al 1° gennaio 2016. Poiché l'articolo 52 sancisce espressamente l’applicabilità a tali contratti delle norme sul lavoro a progetto (articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 276/2003, anche se abrogate), non pare dubbio che tali contratti potranno essere prorogati ove il relativo progetto non fosse ancora conseguito. La proroga, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre il 31 dicembre 2015 da momento che, dopo tale data, entrano in vigore le più stringenti previsioni circa la applicabilità della disciplina del lavoro subordinato;

b) contratti a progetto in vigore al 25 giugno 2015 con scadenza successiva al 1° gennaio 2016. Anche in questo caso le abrogate norme sul lavoro a progetto dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla scadenza naturale del contratto ma occorre considerare che, dalla data da ultimo indicata, entrano in vigore nuove regole circa l’applicabilità alle collaborazioni della disciplina del lavoro dipendente. Il contratto a progetto stipulato precedentemente potrebbe non essere conforme e, pertanto, il datore/committente soggetto al rischio di una (onerosa) riqualificazione del rapporto. In tal caso sarà sempre possibile una risoluzione consensuale del contratto, ma cosa succede se il collaboratore non acconsente? Bisogna infatti tenere conto che la “regolazione” del rapporto fino alla scadenza, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 81, è disciplinata dalle vecchie regole, tra le quali l'articolo 67 del decreto 276, che subordina il recesso all’esistenza di una “giusta causa”. Naturalmente il datore/committente avrà sempre la possibilità di accedere alla procedura di stabilizzazione del collaboratore procedendo alla sua assunzione a tempo indeterminato (articolo 54 del Dlgs 81/2015). Dopo la data del 1° gennaio 2016 non dovrebbero essere possibili, invece, proroghe del contratto a progetto: in caso contrario rischierebbe di essere vanificata la stessa ratio della norma che mira, secondo la chiara rubrica dell'articolo 52, al “superamento del contratto a progetto”.

In ogni caso, come si è accennato, dal prossimo anno tutti i rapporti di collaborazione (di nuova stipulazione oppure in corso al 25 giugno del corrente anno) dovranno essere valutati in funzione della rispondenza o meno alle caratteristiche indicate dall'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 81/2015, in particolare al nuovo criterio della etero-organizzazione, da intendersi come il potere del datore/committente di determinare anche il luogo e il tempo di svolgimento della prestazione (fattispecie che non escluderebbe, considerata la presenza della congiunzione “anche”, la presenza della etero-direzione). Una novità di rilievo sarà rappresentata dal venir meno dell'obbligo di indicare nel contratto, oltre la sua durata, il contenuto caratterizzante il progetto e il risultato finale che si intende conseguire. Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che il venir meno di tale obbligo non implica il venir meno della facoltà , in capo al committente, di individuare una sorta di “progetto” o “programma di lavoro” atto a rendere determinabile e circoscritta la prestazione lavorativa. L’individuazione puntuale e dettagliata dell'oggetto della collaborazione, infatti, da effettuarsi precauzionalmente in forma scritta, rappresenterà certamente una delle garanzie della genuinità del rapporto.

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