Adempimenti

Fondi di solidarietà bilaterale: l’Inps riepiloga le regole

di Antonio Carlo Scacco

L’Inps illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 148/2015 in materia di disciplina generale dei fondi di solidarietà bilaterale: è il contenuto della circolare 30, diffusa il 12 febbraio.

Nel complessivo quadro di riordino degli ammortizzatori sociali, previsto dalla legge delega 183/2014, il legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina dei fondi introdotti dalla riforma Fornero (articolo 3 della legge 92/2012), all'insegna di un ampliamento dei soggetti interessati e, soprattutto, una accelerazione della loro operatività. I fondi sono obbligatoriamente costituiti, con decreto interministeriale basato su accordi sindacali tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori che occupano mediamente più di cinque dipendenti (inclusi apprendisti) in settori non coperti dalla cassa integrazione.

Una specifica disposizione (articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 148) prevede I'adeguamento dei vecchi fondi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015, pena il trasferimento dei datori interessati con più di cinque dipendenti (e dei relativi contributi versati) al nuovo fondo di integrazione salariale, operativo dal 1° gennaio. L'adeguamento si rende necessario, precisa la circolare, solo per quei fondi che presentano disposizioni difformi.

Il fondo di integrazione salariale (articolo 29) eredita, ampliandole, le vecchie funzioni svolte fino al 31 dicembre 2015 dal fondo di solidarietà residuale (un apposito decreto interministeriale provvederà all'adeguamento della relativa disciplina). Vi rientrano i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti non ricompresi nella disciplina Cig/Cigs e non destinatari di appositi accordi per l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali/alternativi. Compito del fondo è assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

In favore dei dipendenti dei datori di lavoro che stipulino, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro allo scopo di limitare eccedenze di personale a seguito di licenziamenti collettivi o licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, il fondo eroga dal 1° gennaio l'assegno di solidarietà (articolo 31). Per accedervi l'impresa dovrà presentare apposita domanda telematica entro sette giorni dalla firma dell'accordo sindacale. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'assegno è garantito per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile e può essere erogato anche dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex articolo 27 (in tal caso il periodo massimo non è inferiore a 26 settimane in un biennio mobile).

I fondi di solidarietà bilaterale (articolo 26) erogano l'assegno ordinario (articolo 30), in misura pari a quello di integrazione salariale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di Cig e Cigs. La durata varia in relazione alla causale (tra le 13 settimane e i 24 mesi complessivi nel quinquennio mobile). Anche in questo caso è necessaria apposita domanda telematica all'Inps da presentare non prima di 30 giorni dall'inizio e non oltre 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Anche il fondo di integrazione salariale può erogare, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l'assegno ordinario. La durata massima è di 26 settimane in un biennio mobile per le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in materia di Cig, escluse le intemperie stagionali, e Cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Rilevante novità prevista dal decreto legislativo è la applicazione ai nuovi fondi delle regole per la erogazione e i termini vigenti per le prestazioni della cassa integrazione guadagni. Ferma restando l'anticipazione da parte dell'impresa ed il successivo conguaglio/rimborso da parte dell'Inps, l'azienda ha tempo sei mesi (a pena di decadenza) per chiedere il rimborso o effettuare il conguaglio della prestazione. Il termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Decorre dal 24 settembre 2015, invece, per i trattamenti conclusi prima di tale data. I fondi di solidarietà bilaterale potranno perseguire ulteriori finalità integrative e di sostegno del reddito, anche di carattere formativo.

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