Sospensione apprendistato in caso di reclusione
Si premette che l’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In merito alle cause di sospensione del predetto rapporto di lavoro, l’articolo 42, comma 5, lettera g) della citata norma prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro che abbia una durata superiore a trenta giorni. In riferimento, invece, al tema della carcerazione del dipendente, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sul punto (ex multis Cassazione, Sez. Lav., 7 giugno 2013 n. 14469; Cassazione, Sez. Lav., 28 giugno 1976 n. 8623) ha sancito che la carcerazione preventiva del lavoratore per un fatto estraneo agli obblighi lavorativi non determina l’estinzione di diritto del rapporto di lavoro, bensì la sospensione per tutta la sua durata. In ogni caso, occorre altresì considerare che taluni contratti collettivi nazionali di lavoro regolano gli effetti che la carcerazione del lavoratore produce in relazione al rapporto di lavoro, distinguendo le misure cautelari, che danno solitamente origine alla mera sospensione del rapporto lavorativo fino all’esito del procedimento penale, dalle fattispecie di condanna del lavoratore a pene detentive passate in giudicato, le quali possono giustificare l’irrogazione di un licenziamento. Inoltre, la giurisprudenza in materia ha ricordato che, poiché la carcerazione integra l'ipotesi di impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione del lavoratore e non costituisce inadempimento degli obblighi di lavoro, tale circostanza giustifica il licenziamento del lavoratore solo ove, in base ad un giudizio "ex ante" - che tenga conto delle dimensioni dell'impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell'assenza - costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l'interesse dal datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto. In ragione di quanto precede, qualora nel caso di specie il contratto collettivo di lavoro applicato al rapporto lavorativo dell’apprendista non regoli gli effetti che la carcerazione determina sul rapporto stesso, il datore di lavoro dovrà compiere un’attenta valutazione del caso, verificando dapprima se trattasi di carcerazione preventiva o di pena detentiva inflitta con sentenza passata in giudicato, prima di procedere alla sospensione del rapporto di lavoro ai sensi della norma citata, ovvero di concludere che vi siano i presupposti per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.