Rapporti di lavoro

Assicurazione sugli infortuni e sicurezza sul lavoro da garantire anche ai rider

di Stefano Rossi

Tra le misure contenute nel decreto sulla tutela del lavoro e sulla risoluzione delle crisi aziendali ci sono quelle sui riders. Con il Dl 101/2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 4 settembre, alcune tutele sul lavoro sono state estese a quella platea di lavoratori che lavorano per conto delle piattaforme digitali. Il provvedimento prevede, in particolare, l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personale, continuativo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali, con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In sostanza, se la collaborazione etero-organizzata presenta i requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, resta autonoma come collaborazione coordinata e continuativa, ma ogni aspetto del rapporto (sicurezza sul lavoro, retribuzione, inquadramento, orario, ferie e contributi) è disciplinato secondo le norme sul lavoro subordinato (circolare n. 3/2016.

Il decreto introduce nel Job act anche una disciplina specifica finalizzata a determinare i livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'utilizzo di velocipedi o veicoli a motore come definiti dal codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali. Lo scopo è quello di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa, in attesa, tra l'altro di una regolamentazione dei livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, riferendosi, probabilmente, alla riforma sul salario minimo.

Il decreto definisce la piattaforma digitale l'insieme dei programmi e delle procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna dei beni, fissandone il prezzo e determinandone le modalità di esecuzione della prestazione. La disciplina si applica anche ai lavoratori delle piattaforme non digitali. Anche la stessa definizione di piattaforma digitale richiama alla mente i criteri della subordinazione stabiliti dalla giurisprudenza: potere organizzativo, retribuzione e potere direttivo in merito alle modalità di esecuzione della prestazione. Il decreto fornisce una definizione di piattaforma digitale; tuttavia, estende le tutele anche ai lavoratori di una piattaforma non digitale, omettendone una precisa descrizione. Si pensi ad esempio ai fattorini di una pizzeria d'asporto o agli ipermercati che effettuano le consegne, spesso in appalto, con prenotazione telefonica, strumenti che non rientrano tra i programmi o le procedure informatiche indicate nell'articolo 47bis comma 2. La misura stabilisce altresì che il corrispettivo deve essere calcolato in maniera prevalente sulle ore svolte e non solo sul numero di consegne effettuate, purché il lavoratore, nell'arco di un'ora, accetti almeno una chiamata. La contrattazione collettiva (anche aziendale) può prevedere incentivi che tengano conto della gravosità del lavoro e dell'organizzazione della piattaforma digitale (sino ad oggi solo il Ccnl della Logistica ha regolamentato il settore).

Un'importante novità riguarda l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Il premio Inail è calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima moltiplicata per i giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorate. Per l'anno 2019 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 48,74, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019 di euro 513,01 mensili.
Le aziende che gestiscono le piattaforme anche digitali sono, quindi, soggette, ai fini dell'assicurazione Inail, a tutti gli adempimenti previsti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi inclusa l'autoliquidazione o la tenuta e l'elaborazione del libro unico del lavoro, a prescindere se si tratti di lavoratore subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Altra novità di rilievo è l'estensione ai lavoratori delle piattaforme digitali degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si pensi, tra gli altri, all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai dispositivi di protezione individuale, alla formazione e informazione dei lavoratori e alle visite mediche periodiche. Tutte le disposizioni del decreto, eccetto l'applicazione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate ai lavoratori delle piattaforme, entreranno in vigore dopo sei mesi dalla legge di conversione, probabilmente per attendere le eventuali modifiche che interverranno in sede di approvazione del decreto legge.

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