Previdenza

Reddito di cittadinanza, banche dati Inps per gli ispettori

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di Mauro Pizzin

Per svolgere le attività di controllo collegate alla concessione del reddito di cittadinanza (Rdc), a partire dall’accertamento di eventuale attività di lavoro “nero”, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) potrà accedere alle banche dati dell’Inps, il quale ha predisposto una piattaforma informatica su cui devono confluire tutti i dati utili all’individuazione dei soggetti percettori di Rdc.

Lo ha sottolineato l’Inl nella circolare 8/19 di ieri in cui, oltre a fare il punto sulle fattispecie di reato ricollegabili al nuovo beneficio e sulle ipotesi decadenza e revoca dello stesso, ha ricordato anche i tempi entro cui gli ispettori, accertato l’illecito, devono trasmettere il fascicolo ai magistrati ed effettuare la comunicazione formale all’Inps.

Premesso che il reddito di cittadinanza non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare beneficiario di Rdc, l’Ispettorato ha ricordato che le fattispecie di reato previste per questa nuova fattispecie giuridica sono previste dall’articolo 7, commi 1 e 2 del Dl 4/19, che l’ha introdotta, convertito con modifiche dalla legge 26/19.

La sanzione penale è prevista sia nella fase di presentazione della domanda di fruizione del reddito, sia dopo la concessione del beneficio. Nel primo caso è prevista la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, per chi allo scopo di ottenere il beneficio utilizza dichiarazioni o documento falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni dovute, mentre nel secondo si punisce con la reclusione da uno a tre anni l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchè di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione di Rdc. È questa seconda ipotesi a coinvolgere direttamente gli ispettori dell’Inl, i quali - ha sottolineato la circolare - potranno rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle variazioni del reddito, che verosimilmente può realizzarsi con maggiore frequenza nei casi di prestazioni di lavoro “nero” o “grigio”.

Per agevolare il lavoro degli ispettori, la piattaforma messa a disposizione dall’Inps consente loro di verificare se i lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione datoriale prevista dal Dl 510/96 (da effettuare al Centro per l’impiego entro cinque giorni dall’assunzione) appartengano a un nucleo familiare percettore di Rdc, nonché di consultare le informazioni relative ai modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto/esteso”, che devono essere presentati dal lavoratore all’Inps, a pena di decadenza del beneficio, per comunicare rispettivamente l’avvio di un’attività di lavoro dipendente o di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo entra 30 giorni dal loro inizio.

La circolare evidenzia che il personale ispettivo il quale, dopo aver consultato questi dati, abbia riscontrato falsità nelle dichiarazioni o nelle informazioni rese, oppure l’omissione delle informazioni dovute, dovrà trasmettere entro 10 giorni dall’accertamento all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto di verifica. Nel contempo, andrà data comunicazione formale alla sede dell’Inps territorialmente competente, in cui il lavoratore ha la residenza, contenente l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del lavoratore quale percettore di Rdc o appartenente a un nucleo familiare percettore di Rdc, affinché l’Istituto provveda tempestivamente al revocare ol beneficio. Un invio, quest’ultimo, che come ha chiarito la circolare gli ispettori dovranno effettuare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana successiva all’accesso ispettivo.

L’Inl ha ricordato, infine, che l’articolo 7, comma 15 bis, della legge 26/19 prevede la maxisanzione aggravata anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza, con conseguente non diffidabilità dell’illecito. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo in “nero” accertato.

La circolare n. 8/19 dell'Inl

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