Cig e consultazione sindacale
Il ricorso alla CIGO per pioggia rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili: Infatti l’INPS, con la circolare n. 139/2016, modificando il proprio orientamento, ha incluso gli eventi meteo tra gli eventi oggettivamente non evitabili, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente. Nella fattispecie, la procedura prevista per accedere alla CIGO è quella indicata all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 a mente del quale per cui, in tali circostanze, quanto la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva non è differibile, l’impresa è preliminarmente tenuta a comunicare agli agenti sindacali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Soltanto ove la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei sindacati, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. In ogni caso la procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.