Spostamento o astensione anticipata per la lavoratrice madre che non può svolgere la prestazione
L’articolo 54 del Dlgs 151/2001 disciplina il divieto di licenziamento delle lavoratrici e dispone che queste non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. A sua volta l’articolo 7, D.Lgs. n. 151/2001 disciplina il caso dove viene accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. In questo caso la lavoratrice può essere spostata ad altre mansioni (se accertato dai servizi ispettivi – Ispettorato nazionale del lavoro) oppure, qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro della stessa. L’articolo 17, D.Lgs. n. 151/2001 disciplina, invece, l’interdizione anticipata da parte dei servizi ispettivi oppure dell’ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Di conseguenza non è possibile licenziare la lavoratrice, ma va trovata una soluzione diversa attraverso lo spostamento ad altre mansioni oppure l’astensione anticipata.
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