Contenzioso

L’intervento del Fondo di garanzia Inps è soggetto al termine di decadenza

di Silvano Imbriaci


Quali sono i limiti di contestazione del credito del lavoratore ammesso al passivo della procedura concorsuale quando sia richiesto l'intervento del Fondo di garanzia dell'Inps a tutela del credito stesso?

A questo interrogativo risponde la Cassazione con la sentenza della sezione lavoro 24730/2015. La questione riguarda, più in generale, il meccanismo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps che, in base agli articoli 2 e seguenti della legge 297/1982, si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo, nel pagamento del Tfr spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto (tutela estesa anche al pagamento delle ultime mensilità del rapporto ex articolo 2 del Dlgs 80/1992).

Ai fini dell'intervento del Fondo, nel caso di procedure concorsuali, occorre che il credito sia stato ammesso al passivo, circostanza questa che deve essere attestata dal responsabile della procedura in sede di domanda amministrativa. Il punto riguarda eventuali margini di apprezzamento da parte dell'Inps della fondatezza del credito del lavoratore a fronte dell'ammissione dello stesso al passivo della procedura concorsuale.

Nel caso di specie la sentenza di merito impugnata aveva ritenuto ammissibile la contestazione dell'Inps sulla infondatezza del credito per essere i rapporti di lavoro in questione proseguiti in capo a un'altra compagine aziendale, per effetto di un trasferimento di azienda ex articolo 2112 del codice civile. Questo, secondo la ricostruzione fatta propria dall'ente previdenziale, avrebbe consentito al lavoratore l'esercizio del diritto nei confronti della società cessionaria, con conseguente inapplicabilità della legge 297/1982 e del Dlgs 80/1992.

La Cassazione però è di diverso avviso. I crediti per i quali il lavoratore è stato ammesso al passivo in sede di procedura concorsuale non possono essere messi in discussione dall'Inps, in quanto l'ente, per effetto del meccanismo di tutela offerto dal Fondo di garanzia, subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, il cui accertamento è già stato compiuto a seguito dell'ammissione al passivo successiva a regolare domanda di insinuazione.

Una volta che il credito del lavoratore sia stato definitivamente ammesso al passivo, è integrato il requisito che la legge richiede per ottenere la tutela di garanzia e l'Inps non può più contestare tale accertamento, sia nel caso in cui abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha efficacia anche nei suoi confronti), sia che non vi abbia partecipato.

Lo scopo della normativa di favore è infatti quella di garantire prima di tutto, conformemente alle risalenti indicazioni della giurisprudenza europea, il pagamento dei crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli a ulteriori attività di prova o di accertamento del credito nei confronti dell'Inps. Del resto è la stessa lettera della legge (articolo 2, comma 2 della legge 297/1982) che prevede, in modo automatico, l'intervento del Fondo a domanda, ossia sulla base del deposito dello stato passivo reso esecutivo, senza la necessità che il lavoratore spieghi alcuna ulteriore e preliminare comunicazione all'Inps riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti.

Questa conclusione della Cassazione, tuttavia, non impedisce che l'Inps possa comunque eccepire al lavoratore le questioni di tipo diverso che non riguardano l'accertamento nel merito della pretesa retributiva. Infatti la Cassazione, nella stessa sentenza, precisa che nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano attivato in ritardo il giudizio per chiedere il pagamento delle loro spettanze all'Inps (sulla base evidentemente di una reiezione in via amministrativa della domanda), può essere loro opposta, da parte dell'istituto, l'intervenuta decadenza sostanziale (ex articolo 47 del Dpr 639/1970).

In altre parole, alle prestazioni erogate dal Fondo, al pari delle altre prestazioni dell'Inps, deve essere applicato il termine decadenziale, previsto dalla norma citata, di un anno dalla definizione del procedimento amministrativo per l'introduzione del giudizio (comunque nel termine massimo un anno e trecento giorni dalla data della domanda). Il Fondo di garanzia infatti rientra nella gestione delle prestazioni previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti alle cui prestazioni si applica il termine breve annuale di decadenza, anziché quello triennale previsto per le prestazioni pensionistiche (cfr. Cassazione, sezioni unite 12718/2009).

L'intervenuta decadenza, che può essere rilevata anche d'ufficio, attinendo a esigenze di certezza delle determinazioni che incidono sulla spesa pubblica, comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso, con effetti pregiudizievoli sul diritto del lavoratore a ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di Tfr e ultime mensilità.

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