ApprofondimentoContenzioso

Trasferimento d'azienda, legittima l'opposizione se prevale la manodopera

di Marco Di Liberto e Roberta Di Vieto

N. 28

Guida al Lavoro

In caso di trasferimento di uno o più rami d'azienda ex art. 2112 c.c., ove il Giudice rilevi che non sussistono i requisiti di organizzazione ed autonomia richiesti ai fini della giuridica esistenza di tali rami aziendali, deve accertarne l'illegittima cessione, condannando la società cedente a ripristinare i rapporti di lavoro con il personale coinvolto. In ogni caso, la direttiva 2001/23/CE e la giurisprudenza comunitaria ed italiana in materia riconoscono ai lavoratori soggetti a tali operazioni il diritto di opporsi alla cessione dei loro rapporti di lavoro alla cessionaria, ma sanciscono altresì che gli stati membri non sono obbligati a prevedere norme che impongano al cedente di mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore dissenziente.

Massima

  • Trasferimento di azienda – Configurazione di un ramo d'azienda – Effetti tra le parti ed i terzi – opposizione del lavoratore – Diritto comunitario – Giurisprudenza italiana – Giurisprudenza europea – Effetti traslativi – Bilanciamento di diritti

    Il Tribunale ha accertato l'illegittimità di un'operazione di trasferimento di due rami d'azienda ex art. 2112 c.c., rilevando che tali rami aziendali non fossero dotati dei requisiti di autonomia organizzativa e di organizzazione di mezzi necessari ai fini della loro giuridica esistenza e trasferibilità. Inoltre, il Giudice, muovendo dall'esegesi delle norme europee ed italiane e della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, ha fornito un'interpretazione innovativa del diritto di opposizione che la giurisprudenza comunitaria riconosce ai lavoratori soggetti al trasferimento dei rami aziendali, ritenendo che le norme italiane non regolino tale diritto, e sancendo l'illegittimità della suddetta operazione anche in ragione dell'opposizione dei lavoratori coinvolti.

I fatti di causa

Nel caso esaminato nella sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna il 26 giugno 2025, i rapporti di lavoro di 116 dipendenti di un istituto bancario sono stati trasferiti ad un'altra società nell'ambito di un'operazione di trasferimento di due rami d'azienda ex art. 2112 c.c. L'operazione è stata qualificata dalle società coinvolte quale cessione di due rami d'azienda afferenti specifici servizi creditizi e bancari.

Durante la suddetta operazione la maggioranza dei lavoratori...