In caso di trasferimento di uno o più rami d'azienda ex art. 2112 c.c., ove il Giudice rilevi che non sussistono i requisiti di organizzazione ed autonomia richiesti ai fini della giuridica esistenza di tali rami aziendali, deve accertarne l'illegittima cessione, condannando la società cedente a ripristinare i rapporti di lavoro con il personale coinvolto. In ogni caso, la direttiva 2001/23/CE e la giurisprudenza comunitaria ed italiana in materia riconoscono ai lavoratori soggetti a tali operazioni il diritto di opporsi alla cessione dei loro rapporti di lavoro alla cessionaria, ma sanciscono altresì che gli stati membri non sono obbligati a prevedere norme che impongano al cedente di mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore dissenziente.
I fatti di causa
Nel caso esaminato nella sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna il 26 giugno 2025, i rapporti di lavoro di 116 dipendenti di un istituto bancario sono stati trasferiti ad un'altra società nell'ambito di un'operazione di trasferimento di due rami d'azienda ex art. 2112 c.c. L'operazione è stata qualificata dalle società coinvolte quale cessione di due rami d'azienda afferenti specifici servizi creditizi e bancari.
Durante la suddetta operazione la maggioranza dei lavoratori...


