Fondo di garanzia per la previdenza complementare
Il Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps interviene dietro proposizione di una domanda da parte del titolare della posizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; • l’iscrizione a una forma di previdenza complementare al momento di proposizione della domanda; • l’accertamento dell’esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni; • l’apertura di una procedura concorsuale a carico del datore di lavoro. L’Inps ha spiegato le finalità legate alla presenza del requisito dell’iscrizione al Fondo pensione al momento della presentazione della domanda (INPS circ. 23/2008): - L'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore); - in secondo luogo, soddisfa il requisito, che dall'omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare. Pertanto a nostro giudizio l’avere riscattato quanto versato al Fondo da parte del lavoratore non equivale affatto a mancata iscrizione, sia perché è individuabile il Fondo a cui versare le somme omesse, sia perché quanto riscattato costituisce soddisfazione parziale del credito del lavoratore, in quanto mancante di una quota di TFR non versato dal datore di lavoro poi fallito. A meno che sia il regolamento del Fondo stesso a prevedere una tale equiparazione.
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