DURC e contenzioso amministrativo
Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (art. 3 co. 2) ammette la sussistenza della regolarità in taluni casi: - rateizzazioni concesse da INPS, INAIL, Casse edili, Agente della riscossione - sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative - crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso ovvero in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza a meno che non ci sia un provvedimento esecutivo del giudice; - crediti in fase di recupero da parte dell’Agente della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. Pertanto nella situazione indicata nel quesito (credito in pendenza di contenzioso amministrativo) sussiste la regolarità contributiva fino alla eventuale decisione che respinge il ricorso.