Adempimenti per l'assunzione di minorenne
Il minore, pur avendo la capacità di essere parte di un rapporto di lavoro, non ha la capacità di agire e quindi la sottoscrizione del contratto, riscossione della retribuzione, il rilascio delle quietanze e qualunque altra manifestazione di volontà e di scienza che importi disposizioni di diritto può essere effettuata solo con l'assistenza del suo rappresentante legale (Cass. n. 3795, 19.8.1977), e cioè in generale uno dei due genitori, senza però che sia necessario autenticare la sua firma. Circa la verifica dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per almeno 10 anni riteniamo sufficiente una autocertificazione del genitore. L'obbligo della visita medica preventiva è stato abolito dalla legge 98/2013. Rimane quello delle visite periodiche che, nel caso di attività soggetto al Testo unico sicurezza, D.Lgs. 81/2008, fa effettuata dal medico competente.
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