Contratto a termine, le vie dell'impugnazione
Tra le modifiche più rilevanti apportate alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato va certamente annoverata la revisione – sostanziale – del regime delle impugnazioni e della quantificazione del danno qualora il giudice accerti la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
Modalità e termini di impugnazione
L'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, rubricato "decadenza e tutele", dispone che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
Il richiamato articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per quanto qui di interesse dispone che l'impugnazione nel termine previsto (a pena di decadenza) deve avvenire in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto a impugnare il licenziamento (in questo caso, il contratto).
Il successivo comma 2 dispone che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
***
Impugnazione del contratto a tempo determinato per nullità del termine
Primo termine di impugnazione ---> Secondo termine di impugnazione
120 giorni dalla cessazione del contratto ---> 180 giorni dalla data di impugnazione
***
Poiché però, in caso di licenziamento, il primo termine di impugnazione è comunque pari a 60 giorni (e non a 120 giorni, in quanto non viene impugnato il contratto ma solamente il recesso) ne consegue che la disciplina complessiva per l'impugnazione dei contratti a termine è la seguente:
A) impugnazione del contratto per illegittima apposizione del termine:
1) rispetto del 1° termine di impugnazione di 120 giorni previsto a pena di decadenza;
2) rispetto del 2° termine di 180 giorni previsto a pena di inefficacia per chiedere la conciliazione o l'arbitrato ovvero per depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale, dopo che la cessazione è stata impugnata (dal primo termine);
3) nel caso in cui si sia chiesta la conciliazione o l'arbitrato e questi siano stati rifiutati ovvero ove la conciliazione non sia riuscita: rispetto del 3° termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza per depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale.
B) licenziamento comminato in anticipo rispetto alla scadenza:
1) rispetto del 1° termine di impugnazione di 60 giorni previsto a pena di decadenza;
2) rispetto del 2° termine di 180 giorni previsto a pena di inefficacia per chiedere la conciliazione o l'arbitrato ovvero per depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale;
3) nel caso in cui si sia chiesta la conciliazione o l'arbitrato e questi siano stati rifiutati ovvero ove la conciliazione non sia riuscita: rispetto del 3° termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza per depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale.
Ccnl Cineaudiovisivo, stuntmen
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi