Recesso dell'apprendista dopo il periodo formativo
L’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 dispone che “al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro”. Facendo la norma riferimento ai rapporti di lavoro sono compresi anche quelli di apprendistato. Di conseguenza la disciplina sulle dimissioni telematiche è applicabile anche agli apprendisti che intendono dimettersi al termine del periodo formativo. L’utilizzo della procedura è confermato dal Ministero del lavoro anche nelle Faq (punto n. 47).