Istruzioni Inps per la compilazione del quadro RR
Puntuale come ogni anno, l'Inps diffonde la circolare esplicativa (la numero 90 del 17 giugno) per la corretta compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi (quest'anno modello "Redditi 2019-PF").
Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.
In particolare, artigiani e commercianti utilizzano la sezione I del quadro, i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps la sezione seconda, e i lavoratori autonomi iscritti alla Cassa italiana geometri (Cipag) la terza. Nella sezione I, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2018. Per i soci delle Srl iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci.
La sezione si compila determinando i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, l'imponibile, i contributi, le eccedenze, i debiti e i crediti. Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'Inps un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda. Egualmente in caso di cambio di qualifica (da titolare a collaboratore o viceversa) ovvero cessazione e ripresa attività nell'anno. In tali casi il reddito totale annuo va distribuito sulle singole posizioni in base ai mesi di iscrizione.
La sezione II deve essere compilata dai soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata. Non devono compilare tale sezione i professionisti che versano la contribuzione obbligatoria previdenziale presso le casse privatizzate, nonché coloro che sono assoggettati per l'attività professionale a un'altra forma di previdenza assicurativa. L'obbligo sussiste, invece, per i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza o hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base ai rispettivi statuti. In questo caso la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall'esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini Irpef, prodotti per l'anno 2018 ovvero, eventualmente, il reddito prodotto nell'ambito del "regime forfettario".
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per quest'anno entro il 1° luglio 2019 o il 31 luglio 2019 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2018 e primo acconto per l'anno 2019) ed entro il 2 dicembre 2019 (secondo acconto 2019).
Come di consueto i contribuenti che hanno deciso di versare nel periodo tra il 2 luglio e il 31 luglio 2019 devono applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40%. La somma dell'interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le causali contributo e la relativa codeline Inps utilizzata per il versamento: "API" (artigiani), "CPI" (commercianti), "DPPI" (liberi professionisti). Per quanto concerne la rateizzazione occorre ricordare che tale possibilità è ammessa soltanto per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2019-PF".
I liberi professionisti possono rateizzare sia sul contributo a saldo sia sul primo acconto 2019. Per artigiani e commercianti (sezione I) l'importo eventualmente risultante a credito dalla colonna 19 del quadro RR può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2018 e l'importo che si intende compensare. Le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello "Redditi 2019-PF" tramite F24 con anno di riferimento 2017, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del quadro RR del modello" Redditi 2019-PF". Eventuali residui del credito riferito all'anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio). La compensazione si effettua compilando uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri). Come periodo di riferimento si indica l'anno 2017 ovvero il 2018 e l'importo che si intende compensare.
I liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Sezione II) compensano sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0). Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all'indirizzo www.INPS.it al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Gestione separata" > "Domanda di rimborso". Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all'anno 2017 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di autoconguaglio).