Rapporti di lavoro

Il Jobs act riscrive il contratto di solidarietà

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di Josef Tschöll

Ai sensi dell’articolo 51 del decreto 81/2015 i nuovi contratti di solidarietà dovranno essere stipulati dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali. La normativa previgente (articolo 1 della legge 863/1984, ora abrogato) faceva riferimento a contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ora, invece, un contrato di solidarietà può essere un contratto collettivo aziendale stipulato non solo da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La norma non dispone che debba essere seguita una particolare procedura di consultazione sindacale, prevista invece dall'art. 24 del dlgs 148/2015 per le altre causali di intervento salariale straordinario. Inoltre, con riferimento ai contenuti, si stabilisce solamente che gli accordi debbano specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario ridotto, nei limiti del normale orario di lavoro. Dovrebbero allora essere ancora applicabili le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con la circ. n. 33/1994 relativa agli elementi da indicare nel contratto di solidarietà, almeno in attesa di nuove specifiche. Anche l'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto, specificandone le cause. Esse sono giustificate anche tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo.
Pertanto, gli elementi necessari da indicare nel contratto di solidarietà stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali sono pertanto:
- data della stipula del contratto;
- esatta individuazione delle parti stipulanti riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentati delle OO.SS.LL. competenti alla stipula e dell'impresa;
- contratto collettivo di lavoro applicato;
- orario di lavoro ordinario applicato, e sua articolazione;
- data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24, L. n. 223/1991) e numero esuberi dichiarati;
- quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo;
- motivi, che hanno determinato tale esubero;
- decorrenza contratto di solidarietà;
- durata di validità del contratto;
- forma di riduzione dell'orario di lavoro;
- articolazione puntuale della riduzione;
- parametrazione su orario medio settimanale;
- indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario;
- eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, c. 10, L. n. 236/1993);
- misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione.
Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive, i soprarichiamati punti dovranno essere esplicitati per ciascuna delle unità interessate.
Al contratto di solidarietà dovrà essere allegato, costituendone parte integrante, l'elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà con la specifica della qualifica e data di assunzione, distinti per unità produttive e per reparti sottoscritto dalle OO.SS.LL. e dall'azienda.
L'eventuale variazione dei nominativi interessati al contratto di solidarietà, fermo restando il numero complessivo degli stessi dovrà essere prevista nell'accordo o, se successiva alla stipula dello stesso, dovrà formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti da trasmettere a questo Ministero e all'INPS. In ogni caso dovranno comparire nell'accordo i nominativi dei lavoratori per i quali è applicata la riduzione di orario.

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