Adempimenti

Richiesta di Cig e aziende soggette a contrazioni ricorrenti dellìattività

di Luca Vichi


Le aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione che intendano richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni devono ancora far riferimento, in fatto di indicazioni operative per la fase istruttoria, alla circolare dell’Istituto 249/1990.
Questo documento di prassi, infatti, contiene le indicazioni puntuali per meglio determinare e valutare gli elementi e i dati concernenti la situazione aziendale sui quali deve fondarsi l'istruttoria INPS delle richieste di integrazioni salariali.
Schematicamente la circolare individua cinque elementi essenziali:
1. Temporaneità dell'evento - L'esame delle situazioni dichiarate dalle aziende istanti deve essere volto ad accertare se la crisi “per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato”, risulti o meno soddisfatta.
In proposito l'Inps valuta prioritariamente l'entità del ricorso in ciascun anno alle integrazioni salariali e in via secondaria la collocazione temporale delle contrazioni dell'attività in determinati periodi dell'anno, ciò al fine di accertare l'effettiva condizione di transitorietà della crisi.
In altri termini, non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entità.
2. Anni da prendere in esame - L'istruttoria deve far riferimento a un numero di anni che deve essere congruo rispetto alle finalità delle indagini da esperire.
Tale numero, di norma, non può essere inferiore a 5, fatta eccezione per i casi di imprese che abbiano iniziato l'attività da un numero di anni inferiore per le quali evidentemente non può escludersi “a priori” la insussistenza delle cause ostative alla concessione delle integrazioni salariali; l'accortezza richiesta all'Istituto in tal senso è solo orientata a un'attività istruttoria di rigore proporzionato alla minore durata dell'attività produttiva per cui la ricorrenza della sosta deve risultare con maggiore evidenza.
3. Causale - Le richieste da prendere in considerazione sono quelle originate da eventi attinenti il processo produttivo; devono quindi escludersi dall'esame quelle che non hanno rilevanza ai fini che interessano (ad esempio guasti dei macchinari, incendio, ecc.).
4. Numero delle ore integrate - In considerazione del fatto che le domande di integrazione salariale possono riguardare periodi non ancora scaduti alla data di presentazione, può verificarsi che nella redazione delle richieste il numero delle ore di integrazione salariale venga stimato in misura maggiore rispetto al numero delle ore effettivamente utilizzate. In tale ipotesi, il numero delle ore da prendere in considerazione è quello effettivamente usufruito dall'azienda;
5. Rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle lavorative - Secondo l'Inps, il numero delle ore usufruite in ciascuna fase lavorativa (primavera estate ed inverno autunno) è già di per sé più significativo rispetto al semplice numero delle settimane di contrazione, stante che queste ultime possono essere di sospensione ovvero di riduzione dell'orario. Tuttavia maggiore valore può assumere il dato in questione, se è rapportato al monte ore potenziale di lavoro del periodo.
Le domande di integrazione salariale ordinaria presentate da aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione vengono valutate anche alla luce dell'orientamento espresso dal Ministero del lavoro nella lettera circolare n. prot. 14/0005251 del 30 marzo 2009. In tale documento il ministero, relativamente al caso di crisi aziendale, ha autorizzato la concessione del trattamento di Cig anche nei casi di eventi improvvisi ed imprevisti riferibili non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione.
Nella valutazione di tali casistiche assume particolare rilevanza il periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione. Ne consegue la necessità per il datore di lavoro di comprovare la reale mancanza di commesse, casistica questa da tenere distinta dalla ricorrente sosta stagionale per la quale risulta sempre applicabile la circolare Inps 249/1990 (Inps, circ. 117/2009).
Per individuare come causa integrabile una “mancanza di commesse”, la Commissione Cigo richiederà all'azienda tutta la documentazione utile quale:
- numero delle commesse;
- fatturato del periodo richiesto paragonato al fatturato dello stesso periodo per anni precedenti;
- consumi energetici;
- bilanci;
- denunce IVA.
Se al termine dell'istruttoria dovesse essere dimostrata una reale mancanza di ordini o commesse, le richieste verranno accolte. In caso contrario (causa integrabile riconducibile ad una “sosta stagionale”) le richieste verranno respinte (Inps, msg. 28069/2009).

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