Previdenza

Assegno sostitutivo della Cig per massimo 90 giorni

di Paolo Rossi

L'Inps non erogherà più prestazioni di «indennità di disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi» con riguardo alle giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015. E' la diretta conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 3, comma 17, della legge 92/2012 (riforma Fornero) a opera del decreto legislativo 148/2015 (ultima coda di attuazione del Jobs act), pubblicato in Gazzetta il 23 settembre scorso ed entrato in vigore il giorno successivo.
Lo preannuncia lo stesso istituto previdenziale con il messaggio 30 settembre 2015, numero 6024, precisando che le richieste di indennità di disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi, riferite a periodi che contengono anche giornate successive al 23 settembre 2015, saranno liquidate selettivamente, distinguendo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa, dai periodi successivi, che al contrario non saranno indennizzati.
Le richieste di indennità di disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l'indennità di disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi).
Considerato che tale prestazione è soggetta a un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015, l'istituto erogherà le indennità sulla base della data di presentazione delle richieste e fino a concorrenza del predetto limite.

La norma abrogata
La riforma Fornero del 2012 aveva esteso, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la prestazione Aspi anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che fossero in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, e subordinatamente a un intervento di integrazione al reddito pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall'articolo 3, comma 4 della legge di riforma. La durata massima del trattamento non poteva superare novanta giornate da computare in un biennio mobile.

Tale misura sperimentale non trovava applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Con riguardo alla necessaria sussistenza di «crisi aziendali o occupazionali», dovevano intendersi situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinassero, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, una mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.

A titolo esemplificativo, ne facevano parte i seguenti eventi:
a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.

Sul fronte dei lavoratori beneficiari, la tutela riguardava gli addetti con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, numero 223. Di conseguenza, ne erano esclusi:
• i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
• i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
• i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
Ai beneficiari, inoltre erano richiesti i seguenti requisiti assicurativi e contributivi.
-due anni di assicurazione contro la disoccupazione;
-un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi Ds e/o Aspi) nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione.

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