Conciliazione e obbligo di comunicazione
Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23/2015, recante Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone che la normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata, in caso di offerta di conciliazione ai sensi del medesimo articolo, da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione. La disposizione si applica alle conciliazioni intervenute per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. In sostanza, una volta offerto l’importo della conciliazione, il datore è tenuto ad inviare la comunicazione, anche se il lavoratore rifiuta l’importo offerto. Per rendere possibile l’adempimento, dal 1° giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è disponibile una applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione", alla quale si accede previa registrazione sul medesimo portale (per ulteriori particolari vedere Nota Minlav 27 maggio 2015, prot. n. 2788). La omissione della comunicazione integrativa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.