Bonus produttività escluso per il “rientro cervelli"
A mente dell'art. 3 della L. 238/2010 "I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 per cento, per le lavoratrici; b) 30 per cento, per i lavoratori". Pur mancando interpretazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate si deve ritenere che l'imposta sostitutiva all'IRpef stabilita nella misura del 10% ai sensi dell'art. 1, co. 182 della L. 208/2015 non possa essere applicata sull'imponibile fiscale dei premi abbattuti dalle percentuali di esenzioni ex art. 3 della L. 238/2010.
Impatriati: regime transitorio
di Marcello Ascenzi
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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