Cessione contratto e benefici contributivi
La agevolazione di cui all’articolo 8 co. 9 della legge 407/1990 citata dal gentile lettore, è riconosciuta a condizione che il datore abbia proceduto ad assunzioni di lavoratori in particolari condizioni soggettive (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento cigs), anche a tempo indeterminato (anche part-time). Il beneficio contributivo è integrale per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o artigiane mentre per le altre è pari al 50%. Ove si verifichi una cessione di contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c. , come nel caso segnalato nel quesito, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, ivi incluse le agevolazioni già accordate alla impresa cedente. Il mutamento della titolarità di una delle parti del rapporto di lavoro (quella datorile) a seguito della cessione di contratto, infatti, non incide sulla fruizione dei residui benefici. Il cessionario, pertanto, potrà continuare a goderne per la parte residua e fino alla loro scadenza. Tuttavia poiché lo sgravio integrale (100%) è accordato solo alle aziende operanti nei territori del Mezzogiorno o in possesso della qualifica artigianale, per poterne fruire il cessionario dovrà conservare le medesime caratteristiche riferite al territorio ed alla qualifica.
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