Affitto d'azienda
L’affitto di azienda rientra nella fattispecie del trasferimento d'azienda che si realizza, ai sensi dell'art. 2112, co. 5, c.c., mediante qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato. In tali casi il rapporto di lavoro continua con il cessionario/affittuario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, co. 1). La norma citata opera anche al momento della cessazione dell’affitto d’azienda, ossia al momento del ritrasferimento dell’azienda dall’affittuario al concedente (ad esempio per avvenuta scadenza dei termini contrattuali) ma sempre a condizione che quest’ultimo continui ad utilizzare il complesso aziendale, ossia sia conservata l’identità della attività economica (ad es. Cass. 9012/2009). Nel caso rappresentato dal gentile lettore tuttavia, pare di capire che si è verificata una cessazione di azienda (“Il concedente […] ha deciso di cessare attività”) con contestuale cessazione del contratto di affitto di azienda, e l’affittuario deve costituire una nuova azienda, sia pure avente ad oggetto la vecchia attività. Quindi, in linea di massima (è altresì opportuno fare riferimento alle clausole contrattuali, ove esistenti), essendo venuta meno l’identità aziendale, si ritiene che l’affittuario dovrà procedere alla riassunzione dei lavoratori che non abbia assunto direttamente, ricorrendo, eventualmente, alle procedure conciliative.