Trattasi di affitto di azienda di pubblico esercizio. Il concedente, in vigenza di contratto di affitto, ha deciso di cessare attività restituendo le licenze al comune. L'attuale affittuiario richiederà le licenze e riprenderà l'attività attualmente gestita in affitto di azienda. L'attuale affittuario ha in forza dipendenti (di cui alcuni) precedentemente in caspo al concedente. I lavoratori possono rimanere in forza all'affittuario senza ritornare al concedente a fronte di accordo ex 411.
L’affitto di azienda rientra nella fattispecie del trasferimento d'azienda che si realizza, ai sensi dell'art. 2112, co. 5, c.c., mediante qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato. In tali casi il rapporto di lavoro continua con il cessionario/affittuario ed il lavoratore conserva tutti i diritti...