Liquidazione anticipata della NASPI
Stabilisce l’articolo 8 del decreto legislativo 22/2015 (v. anche circolare Inps 94 del 12 maggio 2015) che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo nei seguenti casi: a) all'avvio di un'attività lavorativa autonoma; b) ovvero all’avvio di una impresa individuale; c) oppure a seguito della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In riferimento al quesito proposto dal gentile lettore non si ritiene, pertanto, che l’acquisto della semplice qualità di socio di S.R.L. durante la percezione della NASpI legittimi la richiesta della rimanente quota in unica soluzione.