Contrattazione

Assunzioni congiunte, referente incerto per fisco e sicurezza

di Roberto Caponi

Le assunzioni congiunte in agricoltura sono ormai una realtà. Ma, nonostante il quadro normativo di riferimento - dopo l'articolo 9, comma 11, della legge 99/2013 – sia stato integrato con le indicazioni operative fornite dal ministero del Lavoro (Dm 27 marzo 2014; decreto direttoriale 85/2014; nota 1471/2014; circolare 7671/2015) e dall'Inps (circolare 131/2015; messaggi 6605/2015 e 7635/2015), restano alcune zone d'ombra in merito alla modalità di assolvimento degli obblighi in materia fiscale e di sicurezza sul lavoro.

Sul punto, infatti, le amministrazioni competenti non si sono ancora espressamente pronunciate. Logica ed esigenze di semplificazione vorrebbero che, anche con riferimento a queste materie, possa valere la regola del referente unico valida per gli adempimenti amministrativi. Del resto l'interesse per le assunzioni congiunte nasce anche dalla necessità di superare le complicazioni burocratiche e gestionali inerenti a rapporti di lavoro instaurati da una pluralità di aziende che agiscono, di fatto, come unico operatore economico.

Attraverso questa particolare forma di assunzione due o più imprese agricole, al ricorrere di determinate condizioni, possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con lo stesso dipendente al fine di utilizzarlo promiscuamente presso le rispettive aziende. Con l'assunzione congiunta, in sostanza, non si instaurano una pluralità di rapporti di lavoro (tanti quanti sono le imprese assuntrici), ma uno solo col medesimo prestatore. La particolarità sta nel fatto che una delle parti, quella datoriale, è composta da una pluralità di soggetti, anziché da uno solo. Resta fermo, per esplicita previsione della legge, che tutti i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto.

L'assunzione congiunta viene incontro a un'esigenza molto sentita nel settore primario, ove le imprese agricole – laddove i titolari siano legati da vincoli di parentela, da un contratto di rete o facciano parte di uno stesso gruppo societario – operano di fatto in modo molto simile a un'unica azienda, pur essendo formalmente distinte dal punto di vista giuridico.

Possono procedere all'assunzione congiunta: le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario che risultino tra loro controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; le imprese riconducibili allo stesso proprietario; le imprese condotte da soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado; le imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 50% delle aziende siano agricole.

Trattandosi di un unico rapporto, gli adempimenti amministrativi sono effettuati da un solo soggetto (referente unico), per conto di tutti i co-datori di lavoro. Ma qual è il soggetto tenuto all'adempimento? Per i gruppi d'impresa è il capogruppo, mentre per le imprese riconducibili allo stesso proprietario è quest'ultimo. Più complesse le ipotesi del “gruppo familiare” e del contratto di rete, giacché in questi casi la legge non individua già, ad altri fini, un soggetto di riferimento.

Occorre dunque rifarsi alla volontà delle parti. Le aziende legate da un contratto di rete possono individuare l'impresa tenuta a effettuare le comunicazioni relative alle assunzioni congiunte con lo stesso contratto di rete ovvero con successivo separato accordo da depositarsi presso l'associazione di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa (trasmissione per raccomandata, via Pec, timbro postale, eccetera). Accordo che, con le stesse modalità, deve essere adottato anche dalle imprese condotte da soggetti legati da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado.

Il referente unico provvede alla trasmissione della comunicazione di assunzione e all'esecuzione di tutti gli ulteriori atti formali connessi alla gestione del rapporto di lavoro (tenuta del libro unico del lavoro, elaborazione del prospetto di paga, trasmissione della denuncia all'Inps, pagamento modello F 24, eccetera).

Per alcuni adempimenti, come la comunicazione di assunzione e le denunce all'Inps, sono però previste particolari modalità operative. Infatti la trasmissione della comunicazione di assunzione dei lavoratori reclutati con questa particolare tipologia contrattuale deve essere effettuata necessariamente attraverso il portale www.cliclavoro.gov.it (che poi provvederà a girare l'informazione agli snodi regionali), inserendo nel modello Unilav (sezione “altri datori di lavoro”) gli ulteriori datori di lavoro che procedono all'assunzione congiunta, e cioè tutti quelli diversi da chi effettua la comunicazione di assunzione.

Altra particolarità è rappresentata dalle modalità di denuncia all'Inps. Per far fronte agli adempimenti previdenziali e poter presentare le denunce contributive, le imprese co-datrici, sono tenute a presentare, per il tramite del referente unico, una denuncia aziendale (D.A.) finalizzata a identificare i datori di lavoro coinvolti. In sostanza, il referente unico dovrà dotarsi di un Cida (codice identificativo denuncia aziendale) diverso e distinto da quello che utilizza normalmente quale datore di lavoro singolo. Una volta ottenuto l'apposito Cida, il soggetto incaricato potrà presentare la denuncia trimestrale della manodopera occupata (mod. Dmag) per conto di tutti i co-datori di lavoro interessati. La dichiarazione trimestrale dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto della denuncia, ripartite tra le singole aziende co-datrici, secondo l'utilizzo che hanno fatto del lavoratore nel periodo di riferimento.

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