Detrazioni e scaglioni di reddito: i pensionati chiamati alla comunicazione
I pensionati interessati all'applicazione, per il periodo di imposta 2020, dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta devono comunicarlo all'Inps. Il messaggio 3772 del 19 ottobre 2020 ricorda l'impegno a carico di ogni pensionato che intenda avvalersi di questa facoltà di comunicazione con cadenza annuale. A partire dal 15 ottobre 2020, l'Inps può acquisire le richieste anche per il periodo d'imposta 2021.
Si tratta di una facoltà concessa a ogni contribuente e pertanto anche ai pensionati qualora sussista l'interesse di questi ultimi al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella individuabile dal sostituto sulla base della prestazione che eroga, dal momento che il contribuente può essere in possesso di altri redditi non conosciuti dall'ente previdenziale. Da qui la necessità di comunicarlo espressamente all'Inps in qualità sostituto di imposta affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina a quella effettiva.
Secondo l'articolo 13 del Dpr 917/1986, se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi da pensione, al pensionato spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Va tenuto presente che la comunicazione rappresenta una facoltà e non un obbligo pertanto, in sua assenza, l'Inps procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta, di cui all’articolo 13 sulla base del reddito erogato dall'Istituto previdenziale.
Le richieste dei pensionati interessati a effettuare la comunicazione possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione" disponibile sul sito www.inps.it.