Tassazione lavoratore comunitario
I criteri di tassazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti da un lavoratore assunto da un’azienda italiana sono individuati dal Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.). Indipendentemente dalla nazionalità e dalla circostanza che il lavoratore sia qualificato come residente fiscale in Italia o meno, i redditi di lavoro dipendente erogati dalla società italiana si considerano comunque prodotti in Italia quanto il lavoro viene prestato nel territorio italiano. I criteri di tassazione seguono le consuete regole. Nel caso di specie, essendo il lavoratore presente in Italia per 184 giorni, lo stesso è qualificato come residente fiscale nel nostro Paese ex art. 2 del T.U.I.R. e ha diritto sia alle detrazioni per lavoro dipendente, sia alle detrazioni per i familiari, ancorché residenti all’estero. Sulla base delle informazioni fornite non trova applicazione la normativa dedicata ai non residenti Schumacker non trovandoci nella fattispecie regolata dal comma 3-bis dell’art. 24 del T.U.I.R. Alla luce delle regole pattizie individuate dalla convenzione in vigore tra Italia e Romania sulle doppie imposizioni, la circostanza che, come indicato, il lavoratore sia residente anche in Romania, non modifica l’approccio relativamente agli adempimenti dovuti dal sostituto d’imposta italiano. Anche supponendo la non residenza in Italia e la residenza in Romania, il comma 1 dell’art. 16 della Convenzione stabilisce che sia lo Stato della residenza, che quello della fonte, hanno potestà impositiva concorrente. In particolare, è stabilito che “Salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. Dalle informazioni fornite non sembra applicabile il comma 2 del medesimo articolo 16.