Contrattazione

Per gli apprendisti offerta conciliativa in dubbio

di Gabriele Bonati e Matteo Cremonesi


La nuova normativa in materia di tutele crescenti (Dlgs 23/15) e il suo combinato disposto con quella in materia di apprendistato (Dlgs 81/15), evidenziano una criticità gestionale legata all'eventuale licenziamento dell'apprendista (assunzioni dal 7 marzo 2015) durante lo svolgimento del contratto (carenza normativa già vista in passato). La questione riguarda la possibilità, da parte del datore di lavoro, di avvalersi dell'opportunità di promuove l'offerta conciliativa prevista dall'articolo 6 del Dlgs 23/15, applicando i relativi vantaggi fiscali e contributivi.

Elementi di criticità

In particolare, gli elementi di criticità predetti, sorgono laddove all'articolo 1 del citato Dlgs 23/2015, specificando il proprio campo di applicazione, la norma indica tra i destinatari delle disposizioni i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, senza nulla specificare in merito agli apprendisti. Il secondo comma prosegue specificando che le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla predetta data, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. La formulazione della norma non consente, tuttavia, di comprendere se gli apprendisti assunti dal 7 marzo 2015, ipotesi diversa da quella prevista dal citato secondo comma, possano o meno essere ricompresi tra i destinatari della nuova disciplina.

La soluzione possibile

Per una disamina della questione occorre preliminarmente evidenziare che una situazione similare era sorta con riferimento all'articolo 10 della Legge 604/66 (norme sui licenziamenti individuali), che individuava il proprio campo di applicazione limitatamente agli operai e agli impiegati di cui all'articolo 2095 del codice civile. La Corte costituzionale, chiamata in due diverse occasioni a pronunciarsi in merito alla legittimità della disposizione, aveva dichiarato l'incostituzionalità della stessa nella parte in cui non comprendeva gli apprendisti nel proprio ambito di applicazione (Cort. Cost., 4 febbraio 1970, n. 14 e Cort. Cost., 22 novembre 1973, n. 169). In analogia a tali sentenze, pertanto, volendo favorire un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui al Dlgs. 23/2015, le stesse dovrebbero intendersi estese anche agli apprendisti.
A sostegno di tale orientamento, si deve considerare che l'articolo 42, comma 3, del Dlgs 81/2015, stabilisce che durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Il rinvio, essendo generico, dovrebbe ritenersi riferito anche al Dlgs 23/2015.

Aspetti pratici

Se dunque, da un punto di vista prettamente teorico, non si riscontrano particolari incertezze in merito all'estensione delle tutele crescenti anche agli apprendisti assunti dopo il 7 marzo 2015, si deve però rilevare che, dal punto di vista pratico, qualora si intendesse applicare l'art. 6 del medesimo Dlgs 23/15, si potrebbe generare un contenzioso, principalmente di carattere fiscale (ai fini contributivi, costituendo un titolo risarcitorio legato alla cessazione del rapporto, non dovrebbe rilevare), qualora gli enti interessati si orientassero per un'interpretazione letterale della norma stessa.

In particolare, si ricorda che il richiamato articolo 6 dispone che al fine di evitare un eventuale giudizio conseguente ad un licenziamento, il datore di lavoro può proporre un'offerta di conciliazione al lavoratore, entro 60 giorni dall'atto di recesso. L'importo offerto non costituisce reddito imponibile Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, e deve essere di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità (nel caso di datori di lavoro che non raggiungono la soglia dimensionale di cui all'articolo 18 della Legge 300/1970, tali importi sono dimezzati e, in ogni caso, non possono superare il limite delle 6 mensilità - articolo 9, comma 1, Dlgs 23/15). Lo stesso deve essere offerto mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. In tal caso, la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, deve essere integrata da una ulteriore comunicazione (a titolo di monitoraggio), da effettuarsi da parte del datore di lavoro (avvalendosi della procedura telematica messa a disposizione dal ministero del Lavoro attraverso il portale “cliclavoro”) entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione.

L'estensione interpretativa delle nuove norme anche agli apprendisti permetterebbe al datore di lavoro di attivare l'offerta conciliativa agevolata e all'apprendista, se lo ritiene opportuno, di accettare l'offerta, rinunciando ad impugnare il licenziamento e godere delle previste agevolazioni fiscali e contributive.

Modalità di risoluzione del rapporto con l'apprendista già previste dal jobs act

Quanto al recesso del rapporto con l'apprendista, infatti, il Dlgs 81/15 stabilisce la possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato, con preavviso decorrente dal medesimo termine (articolo 42, comma 4). Durante il periodo di periodo di apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo (articolo 42, comma 3), vale a dire: tutela obbligatoria, tutela reale, tutela reale attenuata e, si ritiene, per gli assunti dal 7 marzo 2015, le tutele crescenti. Quindi, il rapporto di lavoro può essere risolto solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro, qualora lo ritenesse opportuno per evitare eventuali giudizi, potrebbe avanzare nei confronti dell'apprendista un'offerta di conciliazione (ritenendo applicabile l'articolo 6 del Dlgs 23/15). A seguito della conciliazione, poi, lo stesso datore dovrebbe provvedere alla comunicazione integrativa entro i 65 giorni dal licenziamento. E qui si riscontra un'ulteriore la criticità: l'applicazione UNILAV_conciliazione, con cui i datori di lavoro devono comunicare l'offerta di conciliazione tramite il sito cliclavoro, evidenzia che la comunicazione effettuata in ordine all'offerta avanzata ad un apprendista è riferita a una cessazione per la quale non può essere effettuata l'offerta di conciliazione. Ciò porterebbe a considerare estranei gli apprendisti dal campo di applicazione del Dlgs 23/15.

Conclusioni

In attesa di conoscere l'ufficiale interpretazione del ministero del Lavoro ovvero quale potrà essere l'orientamento giurisprudenziale, si ritiene che le disposizioni sopra richiamate del Dlgs 23/15 debbano essere interpretate costituzionalmente (conformemente alle sentenze citate precedentemente), nel senso di ritenere anche gli apprendisti destinatari delle nuove norme sulle tutele crescenti.

Si ritiene altresì auspicabile un intervento di prassi correttivo della procedura telematica istituita per lo scopo, che consenta di provvedere alla comunicazione dell'offerta di conciliazione anche per il licenziamento di un apprendista.

L'articolo 6 del Dlgs 23/15

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