Adempimenti

I contributi figurativi per maternità e congedo parentale valgono per la Naspi

di Paolo Rossi


L'Inps riconosce i periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità e per congedo parentale ai fini della maturazione del requisito contributivo delle tredici settimane per l'accesso alla prestazione Naspi. È quanto si evince dal messaggio Inps 15 febbraio 2018, numero 710, il quale approfondisce il tema dell'anzianità contributiva ai fini Naspi già ampiamente affrontato nella circolare 12 maggio 2015, numero 94.

L'istituto della previdenza sociale risponde alle richieste pervenute dalle proprie sedi territoriali in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l'accesso alla prestazione Naspi, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale.

La questione dubbia risale alle indicazioni contenute al paragrafo 2.2, lettera b), della circolare Inps del 12 maggio 2015, numero 94, in materia di Naspi , laddove l'istituto precisava che la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente determinati requisiti, tra i quali quello di poter «far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione».

Al riguardo l'Inps precisa che - ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione - si considerano utili:
* i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. Tali contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro, sia nella ipotesi in cui l'astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
* i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Ne deriva che l'istituto non procederà più alla neutralizzazione dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria e dei periodi di congedo parentale, in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle tredici settimane per l'accesso alla prestazione Naspi.

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