Ricerca e Sviluppo, ultime indicazioni dell’agenzia Entrate e del Ministero
Le azioni strategiche del Governo italiano per stimolare l'innovazione del sistema produttivo fa leva sulla ricerca e sviluppo, in linea con la strategia europea di supporto alle imprese. Lo strumento del credito d'imposta sulla ricerca è stato attivato in molteplici occasioni nell'ordinamento italiano. Quello attualmente vigente è stato introdotto dal decreto “Destinazione Italia” (Dl n. 145/2013), senza però essere attuato prima della revisione normativa avvenuta con la Legge di stabilità per il 2015 ed attuata con il decreto 27 maggio 2015. Il testo è stato, poi, ulteriormente revisionato con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 15 e 16, L. n. 232/2016) che ha esteso il periodo di agevolazione sino al 31 dicembre 2020, elevando sino a 20 milioni di euro l'importo massimo del credito annualmente spettante per beneficiario.
Ulteriore e più accessibile miglioramento riguarda la spesa ammissibile relativa alla componente lavoro per cui l'agevolazione coinvolge tutto il “personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo” e non sono il personale “altamente qualificato”.
Queste continue evoluzioni hanno comportato l'alimentazione della prassi di riferimento, che ha reso primi chiarimenti con la circolare n. 5/E/2016 integrata con la circolare n. 13/E/2017. Il quadro interpretativo è costantemente arricchito da risoluzioni che affrontano casi puntuali.
Recentemente è stata emanata la risoluzione n. 121/E/2017 con cui sono fornite indicazioni circa la corretta determinazione del credito di imposta nell'ipotesi in cui la società che effettua gli investimenti decida di variare l'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare e riducendo il primo esercizio di variazione ad otto mesi (sino al 31 agosto). I problemi applicativi sono conseguenti alla natura incrementale del premio fiscale che compara i costi agevolabili con analoghe spese assunte nel triennio di comparazione (2012-2013-2014).
La risoluzione chiarisce che nel periodo di imposta “ridotta” il credito va calcolato rapportandolo al periodo di fruibilità del beneficio e, perciò, la media del triennio di riferimento va ragguagliata a otto mesi.
Un criterio analogo viene applicato per definire il termine di esaurimento dell'agevolazione in ragione della variazione del periodo di imposta.
Con l'ulteriore risoluzione n. 122/E/2017 sono rese una serie di risposte a questioni molto particolari, quali i profili del tipo di ricerca - per cui l'Agenzia ritiene che gli studi clinici non interventistici siano attività ammissibili; gli studi di fase IV effettuati successivamente all'immissione in commercio del farmaco sono, invece, ammissibili limitatamente a quelli di natura medico-scientifica - o la tipologia di investimento. In particolare, la risoluzione esclude l'ammissibilità della spesa per l'acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato, benché impiegati per la realizzazione dei prototipi. Un'interessante apertura coincide con le spese esternalizzate finalizzate alla realizzazione del prototipo anche se prive autonomamente dei requisiti propri della ricerca commissionata e prive di un risultato o prodotto innovativo.
Le ultime due indicazioni a valenza generale coinvolgono le clausole anti-abuso - sono inammissibili le spese commissionate a imprese aventi il medesimo consiglio di amministrazione - e al costo per personale assunto con contratto di apprendistato: sul punto, l'Agenzia ritiene che il personale altamente qualificato, assunto con contratto di apprendistato, può rientrare nel novero dei costi ammissibili al credito d'imposta, a condizione e nella misura in cui l'apporto fornito da detto personale sia direttamente connesso allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili.