CIG per eventi atmosferici
Il datore di lavoro è tenuto a retribuire il lavoratore in virtù dell’obbligo da questi assunto di mettere a sua disposizione le proprie energie. L’intervento dell’ammortizzatore sociale libera il soggetto datoriale dall’onere economico. Ciò premesso, dall’esame del CCNL gomma e plastica non sembrano individuarsi disposizioni che regolamentano la fattispecie prospettata, imponendo ad datore di lavoro l’utilizzo di strumenti contrattuali. Per altro verso, non si riscontra nell’ordinamento la presenza di disposizioni normative che sanciscano l’incompatibilità del trattamento d’integrazione salariale con la presenza di ferie e permessi arretrati da fruire. Sul punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 19/2011 secondo la quale occorre distinguere il caso della cassa integrazione con sospensione dei lavoratori in termini parziali, soltanto per alcuni giorni od alcune ore alla settimana, oppure in termini integrali. Nella circostanza in cui la sospensione fosse totale, sarebbe ammissibile la fruizione immediata della cassa integrazione anche a fronte di ferie annuali maturate e non ancora godute da parte dei lavoratori coinvolti nella procedura non sussistendo, peraltro, nel caso della cassa a zero ore il presupposto della necessità di recuperare le energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. In tale circostanza la fruizione delle ferie potrebbe essere posticipata fino alla ripresa dell’attività produttiva sia per quelle già maturate e non ancora godute che per quelle infra annuali in corso di maturazione. A diversa soluzione si perverrebbe nella circostanza della sospensione parziale dell’attività nella quale non sarebbe consentito il differimento delle ferie, sia per quelle residue che per quelle in corso di maturazione in quanto dovrebbe comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psicofisico correlato anche in misura ridotta. Nella fattispecie sembrerebbe che la contrazione dell’orario fosse integrale, con ciò ammettendosi il ricorso alla CIG. Per giunta si osserva che il periodo interessato dalla contrazione è estremamente breve e, pertanto, non sufficiente ad assicurare la funzione di ristoro delle ferie medesime ove imposte. Per effettuare la domanda, sarà comunque necessario aver proceduto alla comunicazione di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, inerente all’avvio della procedura in sede sindacale.