Rapporti di lavoro

Compensabili debiti al lordo e crediti al netto

di Marco Strafile

Un trattamento pensionistico è stato erogato erroneamente in eccesso in anni passati e poi recuperato al lordo delle ritenute all'epoca applicate. Contestualmente il sostituto d'imposta aveva ricalcolato arretrati a credito del dipendente che, dopo la relativa tassazione, sono stati oggetto di una compensazione con le somme lorde da restituire; il conguaglio finale di tali operazioni è risultato un debito del dipendente, che è stato recuperato mensilmente da febbraio 2020 a marzo 2022.

Il quesito dell’interpello 467/2022 riguarda, quindi, le corrette modalità di recupero e di certificazione di tali importi a fronte delle due disposizioni che disciplinano il caso. Infatti, l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir consente di dedurre dal reddito complessivo delle persone fisiche «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze». Tale norma, pertanto, consente di recuperare le ritenute subite in anni passati sulle somme rimborsate in un periodo di imposta successivo, riconoscendo al contribuente un onere deducibile dal reddito pari all'importo restituito; secondo tale disposizione, quindi, il sostituto è tenuto a recuperare le somme al lordo delle ritenute.

Un'ulteriore modalità di recupero è stata introdotta dall'articolo 150 del Dl 34/2020 che ha inserito il comma 2-bis all'articolo 10 del Tuir, secondo cui «le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili». Tale disposizione, come chiarito dalla circolare 8/2021 interviene nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni in base al quale la restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore e, quindi, al netto delle ritenute subite.

In primo luogo, l'Agenzia, nell'interpello 467/2022, evidenzia che la compensazione tra importi disomogenei (le somme a debito al lordo delle ritenute e quelle a credito al netto delle stesse), attiene ad aspetti di natura esclusivamente finanziaria che non incidono con gli adempimenti certificativi a cui è tenuto il sostituto d'imposta.Per quanto concerne poi la possibilità di recuperare le somme al netto delle ritenute, l'Agenzia ricorda come la stessa disposizione, essendo entrata in vigore il 19 maggio 2020, non può applicarsi a quelle fattispecie restitutorie il cui rapporto risulti già definito a tale data (come nel caso in esame, essendo la rateizzazione delle somme da restituire partita dal febbraio 2020); in queste situazioni, pertanto, gli importi devono essere restituiti al lordo delle ritenute.

Sul medesimo argomento l'interpello 468/2022 (focalizzato prevalentemente sul regime della tassazione separata da applicare agli arretrati di lavoro dipendente) si occupa dell'ipotesi in cui emolumenti arretrati erogati in anni passati, per errore sono stati tassati in maniera ordinaria invece che separatamente. Anche in questo caso l'Agenzia ritiene che queste somme (erogate e tassate nel 2019) possano essere restituite al sostituto al lordo della ritenuta (ai sensi della lettera d-bis) e successivamente corrisposte nuovamente ai dipendenti applicando la tassazione separata.

Le operazioni descritte dovranno trovare idonea rappresentazione nella certificazione unica per il 2022, evidenziando la somma restituita quale onere deducibile e l'arretrato nuovamente erogato nell'apposita sezione della certificazione unica dedicata alla tassazione separata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©