CCNL diversi nella stessa azienda
Non essendo specificato nel quesito, si assume si tratti di apprendistato professionalizzante e del c.c.n.l. gomma plastica aziende industriali. Posto ciò, l’articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015 stabilisce che l’apprendistato professionalizzante potrà avere una durata non superiore a 3 anni ovvero 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva. Orbene, il c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche 10 dicembre 2015 stabilisce che la durata massima per l’apprendistato professionalizzante è pari a tre anni, non contemplando una durata massima maggiore per i profili artigiani. Se l’oggetto del contratto di apprendistato si rifà ad un profilo non artigiano, si ritiene sia d’obbligo applicare la disciplina del c.c.n.l. gomma plastica fissando la relativa durata del periodo di apprendistato, che non potrà superare i tre anni. Il decreto legislativo n. 81/2015, infatti, stabilisce, al punto 2) dell’art. 44, che “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento”. Non prevedendo attualmente il c.c.n.l. gomma plastica industria una specifica durata per i profili artigiani si ritiene che per i profili individuati dal medesimo contratto collettivo si debba tener conto della durata massima stabilita contrattualmente. Dall’altra parte va comunque ricordato che una stessa azienda può in teoria applicare diversi contratti collettivi; una tale linea, tuttavia, può essere in genere perseguita, per esempio, quando il medesimo imprenditore applica diversi contratti collettivi corrispondenti alle distinte attività dallo stesso svolte e non in relazione alle diverse qualifiche che caratterizzano l’organico aziendale.