Previdenza

Aziende edili: le eccezioni alle quote nelle assunzioni riservate

di Silvano Imbriaci

Per effetto dell’articolo 3 della legge 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (art. 5, II comma l. n. 68/1999).

Anche in presenza di azienda con plurime attività, il profilo dell'inquadramento dei lavoratori è dunque irrilevante a fronte della circostanza in fatto rappresentata dallo svolgimento di attività lavorativa nel senso indicato dalla norma, purché vi sia diretta operatività nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

La normativa in questione è stata oggetto di vari interventi interpretativi da parte del Ministero del Lavoro. Con riferimento alla nozione di “cantiere” e alla individuazione delle attività collegate e connesse, la Direzione Generale del Mercato del Lavoro DIVISIONE III, con nota prot. n. 12/III/7167 del 2/04/2008, ha precisato che per una corretta delimitazione del concetto di cantiere possa essere utilizzato il contenuto del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 che effettua nell'allegato I° l'elencazione dei lavori edili o di ingegneria civile svolti nei cantieri.

Per la verifica dell'ambito di esenzione dalla quota obbligatoria, dunque, dovrà essere individuato il datore di lavoro che svolge, nell'ambito dei cantieri edili, quelle attività descritte nell'allegato I° del citato D. L.gs 494/96, che risulti iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile e che sia inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali sempre come impresa edile (al netto di quanto affermato dalla normativa in punto di inquadramento). Secondo il Ministero, peraltro, è irrilevante ai fini dell'appartenenza al settore edile, il possesso dei codici Ateco relativi alle costruzioni (a meno che gli stessi non corrispondano alle medesime attività sopra indicate), l'applicazione del C.C.N.L. dell'edilizia, l'iscrizione alla cassa edile. Più in particolare, relativamente alla definizione di cantiere il Ministero fa rinvio alla definizione contenuta nel D.Lgs 494/96 (art. 2,comma 1, lettera a) intendendo per cantiere ”qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I°” (per una definizione aggiornata si veda l'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'allegato X del medesimo Decreto).

Una particolare questione, per la quale sono stati decisivi gli interventi ministeriali, riguarda poi le attività di direzione e sovraintendenza affidate solitamente a dirigenti o a tecnici nell'ambito delle lavorazioni di carattere edile, come sopra individuate, soprattutto nell'ipotesi in cui tale personale non sia inquadrato nel settore edile. Con Interpello del 17/04/2015 - n. 11/2015 il Ministero rileva che per le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, affidate a figure professionali quali il direttore dei lavori, l'assistente alla direzione dei lavori, il direttore operativo, l'ispettore di cantiere, o comunque una figura di coordinatore per l'esecuzione dei lavori – tali lavoratori non possano essere esclusi dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell'art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, atteso che tale disposizione fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile.

Nel caso di inquadramento in diverso settore, il personale che svolge questo tipo di attività, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del terzo periodo dell'art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Ecco quindi che, per risolvere le questioni legate alle modalità di computo della quota di riserva, l'analisi non può che muoversi nel dettaglio e in concreto, valutando anche il fatto che i tecnici assegnati al controllo risultino ad esempio assicurati ai fini INAIL con voce di rischio che riguarda attività edilizia. Tuttavia, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, ciò potrebbe non bastare, in quanto anche nel caso in cui il personale tecnico non rivesta formalmente una di quelle qualifiche sopra indicate, e non sia inquadrato formalmente nel settore edilizia, il semplice fatto di svolgere funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, impedisce l'esclusione di detto personale dal computo della quota di riserva, esclusione per la quale occorre invece che il personale non edile risulti in fatto direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sarà dunque possibile sostenere la pretesa esclusione dal computo solo nel caso in cui, in presenza di un diverso inquadramento, si riesca a dimostrare che i tecnici addetti a sovraintendere alle attività edili comunque svolgano di fatto attività lavorativa connessa nel senso sopra indicato con quella edile e non si limitino ad una funzione di mero coordinamento e controllo.

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