Contrattazione

In Alto Adige ammesso l’apprendistato stagionale per diventare maestro di sci

di Josef Tschöll

Il 16 ottobre 2017 Confprofessioni Südtirol - Alto Adige e i sindacati provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Asgb Commercio hanno firmato accordo territoriale sull'apprendistato per gli assistenti delle scuole di sci.

L'intesa si riferisce alla situazione molto specifica delle scuole di sci a Bolzano. Queste ultime sono studi professionali a tutti gli effetti perché i maestri di sci sono professionisti iscritti a un albo e, di conseguenza, trova applicazione la contrattazione collettiva del settore.

L'attività dei maestri di sci e degli assistenti maestri di sci è disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci), la quale stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della professione di maestro di sci. La legge n. 81/1991 lascia poi alla competenza delle regioni e alle province autonome il compito di regolamentare nel dettaglio con proprie norme l'attività dei maestri di sci, ma sempre nell'ambito dei principi fissati dalla legge quadro stessa. Le regioni e le province autonome svolgono inoltre la vigilanza sugli appositi albi professionali regionali. Così la legge provinciale di Bolzano n. 5 del 2001, all'articolo 3, prevede l'abilitazione all'esercizio della professione distintamente per le discipline alpine, dello sci da fondo e dello snowboard. La Provincia autonoma di Bolzano, con la predetta legge n. 5 del 2001, prevede inoltre la figura dell'assistente di scuola di sci. Così gli aspiranti nelle varie discipline conseguono su richiesta, dopo il superamento dell'esame pratico, teorico e didattico sui primi moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo professionale provinciale, sono ammessi ad impartire, nell'ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci sotto forma di un tirocinio o apprendistato, che costituisce parte integrante della formazione professionale. Con la delibera della Giunta Provinciale 5 dicembre 2011, n. 1864, sono stati poi stabiliti i criteri e le modalità per la formazione degli assistenti di scuola sci e i requisiti per l'accesso all'esame di maestro di sci.

L'apprendistato professionalizzante stagionale per gli aspiranti maestri di sci

Risale al 2014 il primo accordo per il profilo professionale degli assistenti di scuola sci. Dopo tre anni le parti, d'intesa con il Collegio dei maestri di sci, hanno integrato e migliorato con alcuni punti la relativa disciplina. Le due intese sono nate dall'esigenza di dare una disciplina lavoristica certa ai giovani (tra i 18 e 29 anni) che sono inseriti nei percorsi formativi degli assistenti di scuola sci. L'accordo si è rilevato come un successo perché oramai ogni anno sono, in media, 230 i contratti di apprendistato stipulati.

Per poter stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale per assistente di scuola sci è necessario aver superato l'esame pratico, teorico e didattico per gli aspiranti. Dopo il superamento dell'esame e solamente per il primo anno, ai fini dell'iscrizione nel relativo registro degli assistenti di scuola sci, è obbligatorio presentare una lettera d'intenti (promessa di assunzione con un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale) tra una scuola di sci e il giovane che ha superato l'esame. Questo passaggio si è reso necessario per garantire ai giovani la loro formazione presso una scuola di sci.

La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante e il percorso formativo per il profilo professionale dell'assistente di scuola di sci è di 24 mesi complessivi. Nel calcolo dei 24 mesi rientrano i periodi di effettiva prestazione presso la scuola sci nella stagione sciistica. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altre scuole sci, per lo stesso profilo professionale sono computati ai fini del completamento del periodo di 24 mesi. Il percorso formativo teorico-didattico (non inferiore a 450 ore o 90 giorni) è quello previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 1864/2011 e dal Collego dei maestri di sci della Provincia autonoma di Bolzano. L'obbligo formativo è assolto con la frequenza di tutti i moduli ivi contenuti e dalla procedura di qualificazione (compreso l'esame finale). Il piano formativo potrà fare riferimento a tale percorso specificando anche il percorso già svolto fino alla data di assunzione. Non sono ammessi altri percorsi formativi, pena l'invalidità degli stessi.

Per venire incontro alle esigenze di molti giovani, che sono studenti universitari, e quelle dei comprensori sciistici minori, dove l'attività è molto ridotta fuori da determinati periodi (Natale, Pasqua etc.), è stato reso possibile stipulare un contratto di apprendistato part-time con una percentuale non inferiore al 40 per cento. Dovrà comunque essere garantita la frequenza dei corsi predisposti dal Collegio dei maestri di sci e dal piano formativo.
Il tutor per l'apprendista è il direttore della scuola di sci oppure un maestro di sci, membro della scuola, con esperienza almeno triennale.

Per agevolare e uniformare le procedure di registrazione della formazione il Collegio dei maestri di sci tiene ed aggiorna l'elenco degli apprendisti con i rispettivi periodi e modalità di formazione (corsi e addestramento teorico e pratico).

Il trattamento economico e normativo

Il periodo di prova è pari a 15 giorni di lavoro effettivo per ogni rapporto di apprendistato. Per tutto il periodo di apprendistato l'inquadramento sarà al livello III/S. In funzione dell'obbligo formativo previsto e dell'anzianità di servizio, l'apprendista percepirà una retribuzione oraria percentualizzata, calcolata sulle retribuzioni contrattuali previste per tale livello, nella seguente misura:
-68% per i primi 8 mesi;
-80% dal 9° al 16° mese;
-90% dal 17° fino al 24° mese;
La retribuzione può essere erogata anche su base oraria (non solo mensile) e possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive.
E' possibile, nei periodi di più intensa attività stagionale (Natale, Capodanno, ferie scolastiche, Pasqua), la fruizione (recupero) del riposo settimanale entro un periodo di 3 settimane successive alla maturazione del diritto. Inoltre per bilanciare eventuali periodi di attività più intensi con quelli meno intensi che si verificano durante la stagione invernale è consentita l'istituzione e l'utilizzo della banca ore.
Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del datore di lavoro, l'apprendista avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito. Se, invece, è il lavoratore a risolvere senza giusta causa il contratto prima della scadenza fissata il datore di lavoro potrà effettuare una trattenuta fino al controvalore delle spettanze di fine rapporto (maturate e liquidate).

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