Contrattazione

Uno slalom di vincoli per i futuri utilizzatori del lavoro occasionale

di Alessandro Rota Porta

La nuova disciplina del lavoro accessorio, così come articolata nel testo dell’emendamento al Dl 50/2017, porterà a un quadro molto distante dalla precedente regolamentazione dei voucher, abrogata dal Dl 25/2017: sicuramente, a fronte dell’esigenza del legislatore di escludere eventuali abusi, l’impianto predisposto porta con sé un notevole appesantimento nell’utilizzo di queste prestazioni, snaturando quella che, invece, dovrebbe esserne la connotazione di fondo, ossia la semplicità gestionale.

Da un lato non lascia spazio a dubbi la definizione del lavoro occasionale, poiché – nel solco dell’impostazione precedente – è stato scelto di perimetrare l’utilizzo genuino dello strumento a specifici limiti economici (diversificati se gli utilizzatori rientrano in particolari categorie) da riferire a ciascun anno civile: una doppia soglia, correlata sia a utilizzatore che a prestatore.

Dall’altra parte, però, la norma introduce diversi vincoli e ipotesi preclusive: ad esempio, non ci si potrà servire del lavoro occasionale per i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co. Inoltre, è stato individuato un limite generalizzato di durata della prestazione, che non potrà eccedere le 280 ore nell’anno civile: un aspetto che non c’era prima e il cui mancato rispetto – al pari dell’eventuale sforamento delle soglie economiche – porterà alla trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

L’altra novità principale è l’aver individuato due formule distinte di occasionalità: la prima rivolta alle persone fisiche (che non siano imprenditori o professionisti), attraverso l’istituzione del «Libretto famiglia» e la seconda destinata agli altri utilizzatori (ad esempio, le aziende) con il «Contratto di prestazione occasionale».

Le persone fisiche vi potranno ricorrere soltanto per alcune esigenze: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.

Gli altri utilizzatori, invece, non devono avere più di 5 dipendenti: peraltro, oltre al settore agricolo, dove sono state individuate regole ad hoc, l’utilizzo è precluso anche da parte delle imprese del comparto edile e nell’ambito degli appalti. Inoltre, la prestazione non potrà essere richiesta per più di 4 ore continuative giornaliere.

Diverse rispetto al passato (e differenti tra le due categorie illustrate) si presentano, altresì, le modalità di utilizzo delle prestazioni, che passeranno attraverso i sistemi telematici dell’Inps e richiederanno la puntuale indicazione di diversi elementi, tra cui, per le imprese, ora di inizio e fine dell’attività.

Dal quadro descritto si può comprendere come non sarà facile districarsi tra le diverse regole applicative, così come tener conto di tutte le ipotesi di contingentamento nell’utilizzo e dei divieti: questa serie di precetti – seppur con l’intento di frenarne l’utilizzo improprio – potrebbe creare non poche difficoltà, rischiando di far venir meno la snellezza che queste prestazioni richiedono.

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