Licenziamento dipendente in maternità
Stabilisce l’articolo 54 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 151/2001) che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Tuttavia il divieto di licenziamento non si applica nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta. Circa tale ultima eccezione, la Corte di cassazione ha chiarito che, in quanto deroga ad un principio di carattere generale, deve ritenersi di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Pertanto opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale e non può essere applicata alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale (vedi, da ultimo, Cass 6 giugno 2018, n. 14515). Nel quesito si parla di una chiusura del locale il 4/11/2018 ed una successiva riapertura nell’aprile 2019. Se si verifica la sola chiusura del locale presso il quale è adibita la lavoratrice ma la azienda continua la sua attività, il licenziamento è illegittimo. Viceversa è legittimo se la azienda cessa completamente la sua attività.
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