Apprendistato, quando si può stipulare un nuovo contratto
Ipotizzando che si tratti – in entrambe le ipotesi – di apprendistato professionalizzante, la prima cosa da fare è analizzare bene, alla luce di quanto previsto dal contratto collettivo, se le due diverse mansioni prevedano compiti differenti, e se in relazione a ciò i piani formativi divergano in maniera sostanziale. Ove fosse così, e sussistendo il requisito anagrafico in capo al dipendente, una volta cessato il primo contratto, sarà possibile procedere alla stipulazione del secondo contratto per le diverse mansioni, decurtando l’eventuale formazione “in comune” già erogata, e quindi abbreviando la durata del secondo rapporto di apprendistato. Alla luce della particolare natura contrattuale dell’apprendistato, la scelta di procedere a una nuova assunzione, tra le stesse parti, con un nuovo periodo formativo deve essere valutata con molta attenzione.
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